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Il decreto che armonizza il codice della privacy italiano al regolamento Ue (Gdpr) detta nuove regole in materia di privacy delle persone decedute sui social network
di Gabriella Lax - Il decreto legislativo di armonizzazione del codice della privacy al regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679, approvato definitivamente dal governo lo scorso 8 agosto, interviene anche sulla privacy delle persone decedute. Anche in questo caso, la normativa europea lascia la possibilit di decidere a ciascuno stato membro.
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I diritti della normativa privacy (dall'accesso all'opposizione, dalla cancellazione ala rettifica, e cos via) nel caso di dati personali che riguardano persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualit di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Fin qui la nuova normativa non si discosta dalla disposizione del codice della privacy. La novit si trova successivamente, quando viene chiarito che l'esercizio dei diritti non ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della societ dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta, presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.
La norma introduce quindi una sorta di testamento per i servizi della rete internet, lasciato scritto dal titolare del profilo o dell'account, del servizio offerto dalla societ dell'informazione. Il soggetto titolare di un account di un social potr negare l'esercizio dei diritti ai propri eredi o comunque a chi potrebbe vantare un interesse, lasciando scritto che non consentito dare l'accesso ai propri eredi o familiari.
Il testamento social va inserito in una dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a lui comunicata. Non non specifica alcuna formalit solenne, n l'indicazione di requisiti utili alla certezza della provenienza del documento e alla genuinit del contenuto dello stesso. la volont dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata. Il divieto, aggiunge il decreto, pu riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti: ad esempio potr essere vietata la cancellazione, ma non l'accesso.In omaggio al rispetto assoluto della ultime volont on line dell'interessato, si prevede che lo stesso abbia in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto.Il testamento social non incondizionato poich il divieto non pu produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonch del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.I diritti patrimoniali e il diritto di difesa prevalgono sulle ultime volont social. In ultimo c' da constatare che la norma non chiarisce se questo diritto pu essere esercitato anche da un minore di et, purch di almeno 14 anni, soggetto che altro articolo del decreto legislativo di armonizzazione autorizza a esprimere il consenso relativo al trattamenti dei dati connesso ai servizi della societ dell'informazione. In questo caso le risposte arriveranno dalla prassi dopo l'applicazione.
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