Il regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, Reg. UE 2016/679 (Gdpr), ha stabilito alcuni obblighi in capo al titolare del trattamento in casi di data breach, cio di violazione di dati personali.
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Gdpr: tutto quello che c' da sapere
E' definita violazione di dati personali la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
Il legislatore europeo ha considerato che una violazione dei dati personali pu, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio la perdita del controllo dei dati che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identit, perdite finanziarie, pregiudizio della reputazione, perdita della riservatezza dei dati protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica.
Quali sono i rimedi stabiliti dal regolamento europeo
Il regolamento europeo 679/2016 ha stabilito che in caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza.
Il titolare del trattamento a sua volta notifica la violazione all'autorit di controllo competente, senza ingiustificato ritardo, e ove possibile entro le 72 ore dal momento in cui ne venuto a conoscenza.
Se la notifica non effettuata entro 72 ore il ritardo deve essere motivato.
Esclusione dell'obbligo di notifica
Non si tenuti alla notifica qualora sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libert delle persone fisiche.
Contenuto della notifica
a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonch le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere pi informazioni;
c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi
Comunicazione della violazione all'interessato
Quando la violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libert delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.
Tuttavia non richiesta la comunicazione all'interessato se soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libert degli interessati;
c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.
Per informazioni o quesiti rivolgersi a:
Avv. Edoardo Di Mauro
mail:
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cell. 333 45 88 540