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Il decreto all'esame del Parlamento, attuando la Direttiva UE 2016/97 prevede l'Arbitro per dirimere le controversie tra clienti e compagnie di assicurazioni
di Annamaria Villafrate - Sono tante le novit che verranno introdotte nel settore assicurativo con l'attuazione della Direttiva UE 2016/97, tra queste l'Arbitro per la risoluzione delle controversie tra clienti e assicurazioni. Per i soggetti sottoposti alla vigilanza dell'IVASS previsto l'obbligo di aderire a queste procedure di risoluzione extra-giudiziale. Il modello dell'arbitro assicurativo lo stesso gi presente nel settore bancario e assicurativo. Questa innovazione comporter modifiche al Codice del Consumo, al Codice delle Assicurazioni e il raccordo con la disciplina della mediazione assistita. Gli obiettivi? Ridurre i costi legati al contenzioso giudiziario nella speranza che si rifletta positivamente sull'importo dei premi assicurativi.
Arbitro RC Auto: la Direttiva UE 2016/97Arbitro RC Auto: le precisazioni della relazione illustrativaArbitro RC Auto: i vantaggiArriva dall'art. 15 della Direttiva UE 2016/97 il monito agli Stati dell'Unione di istituire procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e assicurazioni. Vediamo cosa prevede nello specifico questo articolo, intitolato "Risoluzione stragiudiziale delle controversie":
"1. Gli Stati membri garantiscono che siano istituite, in conformit dei pertinenti atti legislativi dell'Unione e del diritto nazionale, procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti, per la risoluzione delle controversie insorte fra i clienti e i distributori di prodotti assicurativi aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva, avvalendosi eventualmente di organi gi esistenti. Gli Stati membri garantiscono che tali procedure siano applicate ai distributori di prodotti assicurativi nei confronti dei quali sono state avviate le procedure e che agli stessi si estenda la competenza del pertinente organo.
2. Gli Stati membri garantiscono che gli organi di cui al paragrafo 1 collaborino alla risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva".
Per dare attuazione alla Direttiva UE 2016/97, lo schema del decreto delegato dalla legge n. 163 del 25 ottobre 2017, prevede infatti, tra le tante novit che comporteranno la modifica del testo del Codice delle Assicurazioni private (Dlgs. 209/2005), anche l'istituzione di un meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
La relazione di accompagnamento allo schema del decreto di attuazione della Direttiva UE 2016/97
prevede che, in virt dell'istituzione di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie :
si dovranno aggiornare gli artt. 141 e 141-octies del Codice del Consumo per inserire l'IVASS tra le Autorit competenti in materia di ADR;si dovr inserire un nuovo articolo, il 187 ter, intitolato "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie", nel Titolo XIII - Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato (artt. 182-187bis) - del Codice delle Assicurazioni.Il modello su cui verr improntato il sistema di risoluzione alternativo delle controversie assicurative, quello dell'Arbitro Assicurativo come quello utilizzato nel settore bancario (ABF) e finanziario (ACF).
All'art. 5 la legge delega 163/2017 prevede che i soggetti sottoposti alla vigilanzadell'IVASS, avrannol'obbligo di aderire alle procedure di risoluzione extra-giudiziale delle controversie, domandando a un decreto "la definizione dell'organizzazione e funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonch alla individuazione del relativo ambito di competenza ed alle procedure e criteri di selezione dei soggetti che dovranno nel concreto esaminare e risolvere le controversie assicurative". La previsione di rimedi stragiudiziali alternativi non pregiudicher il ricorso ad ogni altro strumento di tutela gi previsto dall'ordinamento.
Sempre a un decreto affidata poi "la determinazione le modalit di contribuzione da parte degli utenti al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187-ter".
Verr inoltre garantito "il necessario raccordo con la normativa vigente in materia di mediazione assistita (art. 5, comma l-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28), prevedendo che il ricorso al procedimento presso l'Arbitro assicurativo equivale, ai fini del successivo esercizio dell'azione in giudizio (condizione di procedibilit), al preventivo esperimento del procedimento di mediazione assistita".
E' nota a tutti l'elevata conflittualit esistente tra clienti e fornitori di prodotti assicurativi e e quanto essa pesi sul contenzioso giudiziario. Attraverso l'introduzione di un efficace rimedio di risoluzione delle controversie, decisamente pi rapido ed economico, si aspira ad ottenere un alleggerimento del lavoro e dei costi del contenzioso giudiziario, con effetti positivi sui premi assicurativi.
Con l'istituzione di un organismo terzo presso l'Ivass vengono finalmente accolte le istanze delle Associazioni dei consumatori e degli operatori del settore assicurativo, che pi volte hanno sottolineato la necessit normativa di creare e rafforzare sistemi di risoluzione alternativa delle controversie.
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