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Guinzaglio a spasso per strada, paletta al seguito, bottiglia d'acqua per ogni evenienza e indicazioni sull'accesso in un esercizio commerciale. Un piccolo vademecum per una serena vita quotidiana con il proprio amico a quattro zampe
Avv. Claudia Taccani - Vivere con un animale migliora la vita e, per garantire una corretta convivenza in ambito urbano, ecco delle indicazioni legali che bene far proprie.
Prima di tutto doveroso essere sempre rispettosi delle esigenze e necessit altrui.
Il cane ha diritto di abbaiare, perch fa parte della sua natura ma, attenzione, per evitare "problematiche", assicuriamoci che non vi siano rumori notturni, prolungati, e che possano disturbare la quiete pubblica: anche i giudici si sono espressi in tal senso, escludendo la responsabilit del proprietario, salvo che il cane non sia di fatto lasciato solo perennemente e disturbi, appunto, la quiete pubblica, bene giuridicamente tutelato in apposita contravvenzione del Codice Penale (art. 659 C.P.).
Spesso gli animali sono vittime indirette di liti "bestiali" tra condomini che si disprezzano da tempo, con conseguenti cause in tribunale.
"Vietato vietare" la detenzione di un animale da compagnia in un regolamento di condominio, come previsto dall'art. 1138, quinto comma, del Codice civile ma, attenzione, perch possono esistere limitazioni o divieti particolari nei cos detti regolamenti contrattuali, approvati con il consenso unanime di tutti i comproprietari.
Anche se la legge appare favorevole e vi sono diverse cause giudiziarie concluse positivamente per proprietario e relativo animale, meglio evitare di acquistare o prendere in locazione una casa con un regolamento di questo tipo.
Se poi, nella pratica, riscontrate che nessuno lo rispetta perch vi sono altri animali nel palazzo, suggeribile invitare il condominio a modificare questa regola, con apposita delibera assembleare.
Se invece viviamo in un edificio con un regolamento "ordinario", bene sapere che, per legge, non possibile introdurre un divieto di questo tipo.
Leggere attentamente prima il contratto di locazione e non firmare se vi siano divieti di detenzione di animali. Anche se questa clausola potrebbe essere contestata per legge, e vi sono precedenti giurisprudenziali favorevoli, opportuno evitare conteziosi legali con la propriet, chiarendo subito per iscritto che abbiamo un animale o che siamo intenzionati a prenderlo.
Altro aspetto importante sono le parti comuni: ogni condomino (proprietario affittuario) ha pari diritti nell'utilizzo di ascensore, cortile, scale ecc. anche con il proprio animale al seguito, ma attenzione che anche in questo caso doveroso comportarsi educatamente.
Se per esempio qualcuno ha paura del cane, evitiamo di prendere l'ascensore insieme, utilizziamo sempre il guinzaglio per uscire o rincasare e provvediamo a ripulire eventuali necessit fisiologiche rilasciate dal nostro animale.
Altra domanda frequente se il nostro animale domestico possa giocare e rimanere nel giardino condominiale: dipende tutto dal regolamento di condominio e, comunque, bisogna garantire decoro e sicurezza.
Per esempio, sarebbe contestabile lasciare in cortile il cane libero e incustodito, perch alcune persone potrebbero avere paura anche se l'animale buono, e verrebbero limitate nell'uso di una parte comune.
Inoltre bene tenere presente il dettato dell'art. 2052 del Codice Civile, che disciplina con severamente la responsabilit per eventuali danni cagionati da animali.
Altro consiglio legale-pratico quello di stipulare un'assicurazione per responsabilit civile in caso di un danno combinato dal nostro animale.
Salvo casi particolari la cui trattazione esula dalla presente esposizione, bene sapere che non obbligatorio assicurare un cane ma vivamente consigliato, a prescindere dalla grandezza, razza o indole. Questo perch le legge molto severa in caso di danno cagionato da un animale, proprio alla luce dell'art. 2052 c.c. suindicato.
Proprio perch la legge severa riguardo a danni cagionati da animali, oltre che contrarre un'assicurazione come indicato sopra, si consiglia di custodire accuratamente il nostro cane anche nella propriet privata: opportuno predisporre una rete per evitare contatto con "mani" altrui o altri cani; chiaramente evitare pericolo di fuga per la sicurezza anche del nostro 4 zampe, apporre un cartello chiaro e visibile che la nostra dimora ben difesa da "Fido" diffidando da entrare senza specifico consenso.
La presenza del cartello non obbligatoria ma opportuna per avvertire l'ignaro passante o visitatore che esiste un potenziale "pericolo".
Anche se il nostro cane, etologicamente, si comporta come difensore della propriet e per sbaglio dovesse mordere qualcuno, saremmo chiamati a risarcire il danno: ovviamente ogni caso va valutato a s, senza escludere il concorso di colpa da parte del danneggiato, come per esempio un corriere che entra senza autorizzazione, violando prescrizioni ben segnalate e aizzando il cane in giardino. Tuttavia la legge severa e, per evitare contenziosi, bene predisporre tutte le cautele per evitare qualsiasi pericolo.
Pettorina o collare e rigorosamente guinzaglio, in strada, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, come imposto dal Regolamento di polizia veterinaria (DPR n. 32054) e da regolamenti comunali per il benessere animale o di polizia urbana.
In area cani, invece, i quattrozampe sono liberi di interagire tra di loro senza costrizioni ma anche in tal caso, sia per buon senso che per legge, bene tenere presente che in caso di potenziale pericolo o zuffa dobbiamo allontanarci con il nostro cane.
Diversi regolamenti comunali lasciano libert di scelta, se accettare o meno un animale in un locale, al relativo gestore: il Regolamento comunale sul benessere animale della citt di Torino, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2006 prevede, al relativo art. 23, comma secondo, che "Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso e previa comunicazione scritta all'Ufficio Tutela Animali. Non consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti".
La museruola, invece, salvo casi particolari che esulano dalla presente esposizione, deve essere portata con s, in adempimento dell'Ordinanza del Ministero della Salute concernente la tutela dell'incolumit pubblica dall'aggressione dei cani, prorogata periodicamente, ed utilizzata in caso di rischio per persone o animali o su richiesta delle autorit competenti.
Avv. Claudia Taccani
Responsabile Sportello Legale OIPA Italia
Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/30144-dal-condominio-al-parco-guida-per-una-corretta-convivenza-con-il-proprio-cane.asp
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