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Il Giudice di Pace di Fondi, Avv. Giovanni Pesce, censura la metodica a sorpresa perch l'automobilista non deve centellinare i km sul tachimetro, ma guidare con attenzione
Il Magistrato non togato, di cui non la prima volta che tessiamo le lodi (cfr. commento del 15 gennaio 2018 alla pronuncia quale GdP di Terracina), affronta con ordine e padronanza assoluta le questioni sottopostegli dal ricorrente, tutelato dall'Avv. Roberto Iacovacci, legale del foro di Latina estensore del ricorso nell'interesse dell'automobilista sanzionato ai sensi dell'art. 142, 8 co., Codice della Strada; la sua pronuncia pu essere compendiata nel modo che segue.
Il ricorrente si duole dell'irregolarit della segnaletica stradale di preavvertimento e dell'illegittimo utilizzo del dispositivo per insussistenza delle prescritte verifiche e tarature.
In prima battuta, il GdP ricorda che alla fattispecie si applica la c.d. Circolare Maroni (DM del 14 agosto 2009) e non la c.d. Direttiva Minniti (vale a dire il DM del 15 agosto 2017, sempre ferragostano!), nel rispetto "delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attivit di previsione".
Il fine dello Stato il rispetto del limite di velocit apposto in loco, non certo il controllo "a sorpresa", che confligge con la ratio legis di siffatti controlli dell'andatura.
Il cartello stradale che effigia il classico "cappellino" dei pizzardoni non sufficiente alla presegnalazione dell'autovelox mobile.
Tale segnale indica la sola presenza degli vigili urbani, ma non specifica la finalit del rilevamento della velocit.
Dunque, il Comune non ha adeguatamente segnalato il punto di rilevamento, cio il punto in cui si trovava materialmente l'autovelox mobile.
Oltretutto, nella fattispecie decisa dal GdP di Fondi il segnale era posizionato al di fuori della sede stradale in un punto assolutamente non visibile per l'automobilista.
Il Comune resistente non ha contestato la circostanza e si sono cos dispiegati gli effetti della non contestazione dell'art. 115 c.p.c.; inoltre, dalla stessa documentazione fotografica depositata dal Comune opposto si deduce con chiarezza la presenza di alberi a copertura della visuale.
Infine, l'ente non ha prodotto alcun verbale periodico del test di verifica limitandosi alla vuota formula della perfetta funzionalit verificata prima dell'uso, non dato sapere "come, quando e da chi".
Il ricorso presentato dal contravventore fondato e l'opposizione alla sanzione viene accolta dal GdP di Fondi.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le due parti antagoniste e costituite.
La pronuncia, emessa il 20 dicembre 2017, stata pubblicata mediante deposito in Cancelleria il 31 gennaio 2018.
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