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Per la Cassazione, in mancanza di tale elemento il verbale di accertamento della violazione del superamento della velocit massima da considerarsi nullo
Avv. Paolo Accoti - Gli strumenti di misurazione della velocit, al pari di qualsiasi altro strumento elettronico, sono naturalmente soggetti a variazione delle caratteristiche - con conseguenti alterazioni in relazione ai valori misurati - in ragione dell'invecchiamento dei suoi componenti, ma anche per urti accidentali, vibrazioni, shock meccanici e termici.
Pertanto, la mancanza di verifiche periodiche in relazione alla loro completa efficienza potrebbe pregiudicarne il corretto funzionamento.
Ci posto, appare quanto mai necessaria la taratura periodica dell'apparecchiatura rilevatrice della velocit, controllo, peraltro, che deve espressamente essere indicato come avvenuto nel verbale di contestazione, atteso che solo in questo caso l'accertamento della violazione pu ritenersi affidabile, con la conseguenza che spetter all'opponente provare il difetto di fabbrica, di installazione ovvero il malfunzionamento dell'apparecchio.
In mancanza di tali elementi il verbale di accertamento della violazione del superamento della velocit massima sar da considerarsi nullo.
Questi i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 5227, pubblicata in data 6 Marzo 2018, relatore dott. P. D'Ascola.
Un automobilista impugnava dinnanzi al Giudice di pace di Fabriano il verbale di contestazione della violazione dell'art. 142, comma VIII, CdS, in relazione al superamento del limite di velocit massima consentito, emesso a seguito di rilevamento della Polizia Stradale effettuato con apparecchiatura autovelox.
La domanda veniva accolta in primo grado, tuttavia, sul gravame proposto dalla Prefettura il Tribunale di Ancona, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l'appello rigettando cos l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, sulla scorta del fatto che, a dire della corte di merito, le apparecchiature elettroniche di rilevazione dei limiti di velocit non dovessero essere sottoposte alle procedure di taratura previste dalla L. 11 Febbraio 1991, n. 273.
Propone ricorso per cassazione l'automobilista, articolato in tre diversi motivi di illegittimit della sentenza.
La Corte di Cassazione ritiene che le doglianze prospettate dal ricorrente vadano accolte per altri versi e, in particolare, alla luce della declaratoria di illegittimit costituzionale dell'art. 45, comma VI, CdS, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
La Suprema Corte ripercorre il percorso motivazionale della sentenza della Consulta, ricordando come la stessa <<ha rilevato come l'assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura suscettibile di pregiudicare l'affidabilit metrologica a prescindere dalle modalit di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocit. In particolare, la Consulta ha osservato che "quanto al canone di razionalit pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all'elemento temporale. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilit delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Un controllo di conformit alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all'intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poich la finalit dello stesso strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocit viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura".>>.
Ci posto, nel caso di specie, conclude affermando come <<la taratura dell'apparecchiatura risultava necessaria e che solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell'avvenuto adempimento il rilevamento pu presumersi affidabile, con conseguente onere dell'opponente di contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo.>>.
In definitiva, il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimit, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
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