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Che cosa dice l'art. 1161 c.c sull'usucapione dei beni mobili e che cosa afferma la sentenza del tribunale di Milano
di Annamaria Villafrate - Tra i beni mobili suscettibili di usucapione vi sono anche le quote di partecipazione societaria. E' quanto affermato da un'interessante sentenza del tribunale di Milano (sotto allegata), esprimendosi sull'istituto disciplinato dall'art. 1161 c.c.
Vediamo i tratti principali dell'istituto dell'usucapione dei beni mobili e L'istituto dell'usucapione dei beni mobili attraverso l'analisi dettagliata dell'art. 1161 c.c. e l'estratto di un'interessante sentenza del Tribunale di Milano (allegata a fondo pagina) che considera beni mobili suscettibili di usucapione anche le quote di partecipazione societaria.
L'usucapione dei beni mobili, si ricorda, disciplinata dall'art. 1161 del codice civile, il quale dispone che "in mancanza di titolo idoneo, la propriet dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virt del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede. Se il possessore di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni".
Per comprendere al meglio la disciplina relativa all'usucapione dei beni mobili definiamo singolarmente i termini utilizzati nella norma:
- per titolo si deve intendere il fatto l'atto giuridico da cui deriva l'acquisto in capo titolare. Per titolo per si intende anche il documento che prova l'atto o il fatto, ossia la titolarit della situazione giuridica acquisita. Ad esempio il contratto, cos come il testamento con cui si acquista o si riceve in eredit un quadro, sono i titoli o atti in virt dei quali il titolare acquisisce la titolarit di quel bene mobile.
- i beni mobili invece, la cui definizione si ricava a contrario dall'art. 812 c.c., sono tutti quei beni che, anche se uniti al suolo, non formano con esso un corpo unico perch si possono spostare. Secondo il diritto penale i beni mobili sono anche quelle cose che, pur essendo immobili in origine, si sono distaccate dall'unit a cui aderivano. Basti pensare a un albero nel momento in cui viene divelto dal terreno.
- la propriet e i diritti reali, sono diritti che si caratterizzano per l'assolutezza, perch opponibili a tutti, immediatezza perch non richiedono l'intervento di terzi per esercitare il potere sulla cosa, tipicit perch i diritti reali sono solo quelli previsti dalla legge e patrimonialit, perch suscettibili di valutazione economica. Il diritto di propriet esercitabile su una cosa propria ed il pi ampio dei diritti reali, mentre i diritti reali minori, sono cos definiti perch vanno a comprimere il diritto di propriet altrui e di conseguenza attribuiscono al titolare una gamma di poteri inferiori. I diritti reali si distinguono inoltre in: di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servit) e di garanzia (pegno e ipoteca).
- il possesso definito dall'art. 140 c.c. nei seguenti termini: "Il possesso il potere sulla cosa che si manifesta in un'attivit corrispondente all'esercizio della propriet o di altro diritto reale. Si pu possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa".
- per quanto riguarda infine i concetti di buona fede e mala fede si riporta un estratto della sentenza n. 9651/2016 della Corte di Cassazione, che li definisce nei seguenti termini: "In senso soggettivo, per - buona fede - si intende lo stato di ignoranza o l'erronea conoscenza circa una data situazione giuridica o di fatto; per contro, per - mala fede - si intende la scienza, la consapevolezza, l'esatta conoscenza, di un fatto o di una data situazione giuridica. In senso oggettivo, invece, la - buona fede - consiste in una regola di condotta da tenersi nei rapporti giuridici, una regola improntata alla lealt nei confronti delle altre parti: in buona fede chi si comporta con lealt nei rapporti giuridici. Per contro, per - mala fede - si intende la slealt di condotta nell'agire giuridico".
Ad affermarlo il Tribunale di Milano, che giunge a tale conclusione, nella sentenza n. 3398/2015, dopo il seguente ragionamento logico giuridico: "La quota di partecipazione in una societ va infatti considerata come una cosa mobile. In tal senso si espressa la giurisprudenza in senso costante, nelle numerose e condivisibili pronunce che hanno affrontato la questione, in cui si precisa "che le quote sociali, sia delle societ di capitali che delle societ di persone, costituiscono posizioni contrattuali "obbiettivate", suscettibili, come tali, di essere negoziate in quanto dotate di un autonomo "valore di scambio" che consente di qualificarle come "beni giuridici" (Cass. 12 dicembre 1986, n. 7409; 23 gennaio 1997, n. 697; 30 gennaio 1997, n. 934; 4 giugno 1999, n. 5494; 26 maggio 2000, n. 6957)".
Le obiezioni mosse, in passato, alla possibilit che "situazioni giuridiche" soggettive possano essere assunte direttamente quale "oggetto" di rapporti giuridici, del resto non da tutti condivise - afferma il giudice meneghino - "sono ormai destinate a cadere di fronte all'esplicita considerazione, da parte del legislatore, delle forme di investimento di natura finanziaria (che si configurano come rapporti contrattuali, per lo pi atipici, aventi ad oggetto lo scambio tra un bene presente, costituito da denaro, e un bene futuro, a sua volta rappresentato da somme di denaro) quale prodotto finanziario (e, quindi, come "entit" suscettibili di appartenenza e di negoziazione), a prescindere dalla circostanza che esse siano, o meno, rappresentate da un documento (art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)". Non vi sono pertanto ostacoli "ad annoverare anche le quote sociali tra i beni che possono essere oggetto di espropriazione forzata (art. 2910 c.c., in relazione all'art. 2740 dello stesso codice) e di misure cautelari dirette a salvaguardare la garanzia patrimoniale del debitore (art. 2905, c.c.)".
In tale ottica, "appare dunque pienamente applicabile anche alle partecipazioni societarie la regola di cui all'art. 1161 cc, secondo la quale la propriet dei beni mobili si acquista in virt del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede".
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