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Notizie: Diritto civile

Il matrimonio concordatario

Il matrimonio concordatario
di Giovanna Molteni - Per effetto delle disposizioni contenute nell'Accordo stipulato nel 1984 tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica e ratificato dal Parlamento italiano con la Legge numero 21 del 25 marzo 1985, a modifica delle precedenti intese bilaterali in materia matrimoniale di cui al Concordato Lateranense del 1929, il matrimonio canonico acquista piena efficacia giuridica di fronte allo Stato, tramite la sua trascrizione nei registri dello stato civile.

Cos' il matrimonio concordatario

Il matrimonio concordatario pertanto il matrimonio che, pur essendo celebrato innanzi al Ministro di culto cattolico, sortisce effetti civili e non solo religiosi. Prima dell'entrata in vigore della disciplina concordataria, per chi avesse voluto un matrimonio produttivo di effetti per lo Stato e per la Chiesa, si rendevano necessarie due distinte celebrazioni matrimoniali, l'una in forma civile e l'altra in forma religiosa.

Matrimonio concordatario: la procedura

Affinch il matrimonio canonico acquisti efficacia giuridica nell'ordinamento italiano devono essere rispettati degli adempimenti procedurali.

Innanzitutto, la celebrazione del matrimonio concordatario deve essere preceduta dalle pubblicazioni con affissione oltre che alle porte della chiesa parrocchiale, anche alla porta della casa comunale di un avviso recante tutte le informazioni necessarie per l'individuazione gli sposi.

Trascorsi i termini di legge e sempre che non siano state notificate opposizioni, l'ufficiale di stato civile rilascia un certificato dove si dichiara che non esistono cause ostative.

La celebrazione non pu prescindere dalla lettura, da parte del sacerdote e al termine del rito nuziale, degli articoli 143, 144 e 147 del Codice civile relativi ai diritti e doveri derivanti dal matrimonio. Infine, spetta al celebrante la compilazione dell'atto di matrimonio in doppio originale, trasmettendone uno, entro 5 giorni, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio stato celebrato, affinch provveda, nelle successive 24 ore, alla trascrizione nei registri degli atti di matrimonio.

La trascrizione ha efficacia costitutiva degli effetti civili del matrimonio religioso.

Ipotesi di intrascrivibilit del matrimonio concordatario

La disciplina concordataria individua talune ipotesi di intrascrivibilit. La trascrizione non pu avere luogo quando gli sposi non rispondono ai requisiti della legge civile circa l'et richiesta per la celebrazione e quando sussiste un impedimento che la legge civile considera inderogabile. Tale impedimento riguarda coloro che siano stati destinatari di un provvedimento di interdizione per infermit di mente, coloro che siano vincolati da un precedente matrimonio valido agli effetti civili e coloro che abbiano un impedimento derivante da delitto o da affinit in linea retta. Pur non essendo espressamente richiamati dal vigente Accordo di revisione concordataria, devono ritenersi preclusivi della trascrizione del matrimonio canonico anche la consanguineit in linea retta e nel secondo grado della linea collaterale, nonch l'impedimento derivante dall'adozione e dall'affiliazione.

Nullit del matrimonio concordatario

Il matrimonio concordatario nullo in presenza di vizi del consenso ovvero di cause ostative preesistenti o contestuali al momento del consenso.

il caso dell'insussistenza in capo ad uno dei coniugi della volont di attuare alcune delle finalit essenziali del matrimonio cristiano, della violenza fisica, della simulazione e della riserva mentale.

Il giudizio canonico di primo grado deve essere instaurato avanti al Tribunale competente, che quello del luogo ove i coniugi risiedono o hanno il domicilio.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, pu essere proposto appello.

Il giudice d'appello si pronuncia sulla necessit di una ulteriore istruzione della causa oppure conferma la sentenza impugnata.

Affinch produca effetti nell'ordinamento civile, la sentenza di nullit necessita del decreto di esecutivit da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e deve essere delibata dalla Corte d'Appello competente.

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