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Di conseguenza fondamentale che ciascun medico osservi gli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attivit verso il fine comune
di Valeria Zeppilli - Il medico che lavora in equipe non pu sottrarsi dalla responsabilit per il danno cagionato a un paziente nel corso di un intervento chirurgico limitandosi ad addurre la colpa del sanitario che ha agito prima.
A tale proposito, con la recente sentenza numero 50038/2017 del 31 ottobre scorso (qui sotto allegata) la Corte di cassazione ha avuto infatti modo di ricordare cosa comporta, dal punto di vista della responsabilit professionale, la cooperazione tra pi sanitari.
Tale cooperazione in particolare, anche se le singole attivit non sono contestuali, impone a ogni sanitario innanzitutto il rispetto dei canoni di diligenza e prudenza richiesti dalle mansioni specificamente svolte. Ma non solo: fondamentale che ciascun medico dell'equipe osservi anche gli obblighi che derivano dalla convergenza di tutte le attivit svolte dal gruppo verso l'unico e comune fine.
Di conseguenza, il medico che non ha osservato una regola precauzionale su cui si innesta la condotta colposa di un altro medico, non pu sottrarsi da responsabilit invocando il principio di affidamento. La sua responsabilit, infatti, per i giudici "persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalit ed imprevedibilit".
Nel caso di specie, la vicenda aveva ad oggetto il decesso di un paziente a seguito di una trasfusione di sangue incompatibile con il suo gruppo sanguigno.
Per la Corte d'appello, l'intera l'equipe andava quindi condannata per omicidio colposo, posto che le condotte dei singoli sanitari si inserivano tutte nella medesima area di rischio. Del resto, come si legge in sentenza, "il rischio riconducibile a ciascuna delle condotte non mai rischio nuovo ma sempre il medesimo, tipicamente evolutosi nei successivi passaggi verso l'evento gi in origine prevedibile".
Tale posizione perfettamente condivisa dalla Cassazione, dinanzi alla quale, tuttavia, due sanitari sono riusciti a farla franca per estinzione del reato per prescrizione, mentre i ricorsi degli altri due sono stati dichiarati completamente inammissibili.
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