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Se l'agente contesta immediatamente la violazione stradale, al trasgressore sar chiesto di comunicare direttamente l'eventuale "valido indirizzo PEC" o il domicilio digitale (ai sensi del C.a.d.) a cui notificare la sanzione.
In caso di risposta positiva, l'indirizzo di posta elettronica certificata da quel momento rappresenter l'indirizzo digitale del trasgressore.
Se, invece, il multato rifiuti di fornire la propria PEC, assuma di non averla, oppure ove la contestazione avvenga in modalit differita, gli organi accertatori avranno l'obbligo ricercare l'indirizzo nei pubblici elenchi Ini-Pec ovvero in ogni altro registro che contenga i domicili digitali ai fini delle comunicazioni aventi valore legale.
Tuttavia, la consultazione di tutti questi elenchi potr essere addebitata al trasgressore tramite l'aumento delle spese di accertamento. Ove non risultasse alcuna PEC, come probabile accadr nella maggior parte dei casi, si seguiranno le regole attuali in materia di notifica.
Tuttavia, in caso si proceda alla notifica cartacea, tutti gli oneri e i relativi costi verranno posti a carico del destinatario della sanzione
In primis, la relazione di notificazione sar contenuta in un documento informatico separato e digitalmente sottoscritto e dovr indicare:
- la denominazione e l'indirizzo esatto dell'amministrazione e della sua articolazione periferica che si sono occupati della spedizione dell'atto;
- il nome del responsabile del procedimento di notificazione o, se diverso, di chi ha curato la redazione dell'atto notificato;
- l'indirizzo e il numero di telefono presso il quale si potr esercitare il diritto di acedere al proprio fascicolo;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo stato estratto, ovvero le modalit con le quali stato comunicato dal destinatario.
Ancora, in allegato saranno disponibili:
- copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione, se l'originale formato su supporto analogico, ovvero un duplicato o copia informatica del documento informatico del verbale di contestazione, con attestazione di conformit all'originale e sottoscritta con firma digitale;
- ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.
Nel rispetto delle vigenti disposizioni, i file e gli allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi utilizzando formati aperti, standard e documentati.
L'Autorit conserver, dunque, i documenti che provano la notificazione, sia quello elettronico che certifica l'invio della mail, sia quello circa l'avvenuta consegna, i quali verranno generati in automatico e indipendentemente dal fatto che la mail sia stata vista o letta dall'interessato.
La procedura si riterr, dunque, eseguita da tale momento e l'atto notificato e conoscibile dal trasgressore il quale non potr giustificarsi affermando di nona ver letto le proprie email e non averla ricevuta.
Vai alla fonte della notizia http://feedproxy.google.com/~r/Studio-Cataldi-Infortunistica-stradale/~3/SqJFij2-S6Y/29023-multe-come-funzionano-le-notifiche-via-pec.asp
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