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Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Le famiglie si dividono e non solo con la separazione ma anche quando si verifica un lutto.
Sono entrambe esperienze devastanti e che segnano inevitabilmente il percorso di vita di genitori, figli e altri parenti.
Quando poi una crisi di coppia crea tensioni anche nell'ambito dell'intero gruppo parentale può accadere che il genitore collocatario dei figli metta in atto atteggiamenti ostruzionistici non solo verso il coniuge ma anche nei confronti dei nonni e zii tentando di impedire che il minore conservi un rapporto affettivo e di relazione con loro.
Si tratta di un atteggiamento diseducativo e che crea fratture emotive enormi nella personalità del minore ed è per questo che la Corte di Cassazione richiama l'attenzione dei genitori al rispetto di regole comportamentali che da tempo la giurisprudenza impone a tutela dell'interesse dei figli.
Cosa possono fare i nonni per tutelare il proprio diritto di vedere i nipoti?
I nonni ai quali è impedito il diritto di visita del nipote possono agire giudizialmente rivolgendosi al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché adotti i provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore.
E' quanto previsto dall' art. 317 bis cod., rinnovato dal D.lgs 154/2013,entrato in vigore il 7 febbraio 2014. Il procedimento si svolge in camera di consiglio (udienza non pubblica) .
Il giudice, dopo aver assunto le informazioni necessarie e sentito il pubblico ministero, ascolta il minore coinvolto.
Il giudice procede sempre all'ascolto del minore se lo stesso ha superato i 12 anni, mentre l'ascolto dell'infradodicenne viene effettuato solo se il minore e'capace di discernimento.
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto - profilo e articoli
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