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Avv. Vanda Lops
E' reato esibire nel giudizio di separazione la corrispondenza bancaria del coniuge. E' quanto statuito da una recente pronuncia della Corte di Cassazione - Sentenza n. 585 del 9 gennaio 2014 - nel caso di una moglie separata che aveva aperto la corrispondenza destinata al marito per utilizzarla nella causa di separazione pendente innanzi al competente Tribunale.
In passato la giurisprudenza della Suprema Corte aveva ritenuto in casi analoghi la sussistenza dell'esimente della "giusta causa", prevista dal 2° comma dell'art. 616 c.p.
Con più recenti pronunce la Corte ha precisato che l'esimente della giusta causa sussite solo se la produzione in giudizio della documentazione bancaria è l'unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte (v. Sent. n. 35383 del 29.3.2011).
Con la sentenza del 9 gennaio scorso la Corte ha dunque confermato l'orientamento per cui "integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione; né, in tal caso, sussiste la giusta causa di cui all'art. 616, 2° comma, c.p., la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l'unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge -controparte, considerato che, ex art. 210 c.p.c., il giudice può, ad istanza di parte, ordinare all'altra parte o ad un terzo l'esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo".
Va infine rilevato che la normativa in materia di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza è applicabile anche al caso di posta elettronica (v. Cass. Sent. n° 47096 del 19.12.2007).
Avv. Vanda Lops
Via della Mercede, 11 - 00187 Roma
Tel. (+39) 342 8249175
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