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di Licia Albertazzi -Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 25300 dell'11 Novembre 2013. In caso di separazione dei coniugied in presenza di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, a chi spetta pretendere dall'obbligato non convivente il pagamento dell'assegno di mantenimento? A tale quesito ha fornito risposta la Suprema Corte, statuendo che il diritto spetta sia al figlio maggiorenne, sia al coniuge separato con questi convivente.
In caso di separazione o divorzio infatti i genitori restano comunque congiuntamente responsabili del mantenimento dei figli sino a che gli stessi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica; tutto ciò in base al disposto di cui agli articoli 147 e 148 codice civile. I due diritti, secondo la Cassazione, sono tra loro autonomi, anche se concorrenti; da ciò deriva l'impossibilità di versare direttamente al figlio quanto dovuto se ciò non è stato da lui espressamente richiesto, ma al contrario la domanda è stata fatta dal coniuge convivente. "Sia il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sia il genitore con cui viva sono legittimati iure proprio a pretendere quanto dovuto dall'altro genitore per il mantenimento del figlio stesso; quest'ultimo, in quanto titolare del diritto al mantenimento, il genitore convivente in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore (...) alle spese necessarie per tale mantenimento, cui egli materialmente provvede; e si tratta di due diritti autonomi, ancorchè concorrenti, non già del medesimo diritto attribuito a più persone". La Corte conclude affermando che "giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto".
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