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La Cassazione fa chiarezza sulla residenza abituale di un minore in un procedimento di sottrazione internazionale
La vicenda
Il Tribunale per i Minorenni di Sassari, innanzi al quale il padre aveva attivato un procedimento per sottrazione internazionale dei minori ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, con decreto del 1° giugno 2022, aveva deciso che il minore sottratto in Spagna doveva farvi immediatamente ritorno, in base ai seguenti elementi:
La madre ha proposto ricorso in Cassazione fondato su tre motivi.
Dirimenti per gli Ermellini sono innanzitutto "la regolarità, le condizioni e i motivi del pregresso soggiorno della genitrice nel territorio del primo Stato membro" e poi anche "le relazioni familiari e sociali effettivamente intrattenute da quest'ultima e dal minore, con essa convivente, nel medesimo Stato membro".
Dunque il Tribunale di Minorenni di Sassari aveva considerato i soli dati relativi al luogo di nascita ed ai contatti regolari che c'erano stati nei pochi mesi trascorsi in Spagna anche con l'altro genitore, trascurando invece elementi di maggiore pregnanza quali la regolarità della vita del minore ed il tempo trascorso in Italia sino al momento in cui è stato adito il Tribunale.
Dunque, determinante che la madre e il minore fossero già in modo stabile in Italia e che le condizioni di vita e le modalità di tale soggiorno palesassero una "apprezzabile integrazione del genitore in questione in un ambiente sociale, perciò condiviso con il minore".
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