La Corte di Cassazione sulla delibazione della sentenza di nullità. Non c'è discriminazione se appare che entrambi i coniugi abbiano avuto volontà di non rispettare diritti e gli obblighi del matrimonio

Infatti, oltre al "grave difetto di discrezione" della moglie, anche il marito aveva manifestato dubbi in ordine "all'indissolubilità" del vincolo coniugale, oltre che per "grave difetto di discrezione" della moglie.
La convivenza tra coniugi, pacificamente di durata ultra-triennale, e la nascita di tre figli appaiono circostanze univocamente indicative di una stabile situazione familiare di fatto allargata anche ai figli protrattasi senza particolari problematiche dal 1990 al 2000 atteso che solo alla nascita del terzo figlio la moglie aveva cominciato a "manifestare una crescente insofferenza nei confronti della vita coniugale".
La tesi della Procura, che ritiene "discriminatoria" la pronuncia, viene tuttavia respinta dalla Corte di Cassazione che ritiene non fondata la censura sulla decisiva rilevanza dell'omosessualità della moglie nella decisione del Tribunale ecclesiastico e sui riflessi sulla violazione dell'ordine pubblico nazionale e sovranazionale.
Ciò in quanto nella sentenza impugnata si afferma che la domanda di nullità del matrimonio è stata accolta dal Tribunale ecclesiastico per "esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore" oltre che "grave difetto di discrezione di giudizio della convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente" e per "incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica".
Ne consegue, secondo gli Ermellini, che la condizione soggettiva della moglie non è stata affatto l'unica ragione fondante la decisione del giudice ecclesiastico", come affermato in ricorso. Valutato l'eventuale contrasto con l'ordine pubblico, la Corte territoriale lo ha escluso facendo riferimento all'ipotesi ritenuta non dissimile a quella della simulazione ex art. 123 c.c. che presuppone da parte di entrambi i coniugi la volontà di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio.
Dunque, se il vizio di nullità del matrimonio è dipeso dalle condotte di entrambi i coniugi, in base a quanto accertato nella sentenza impugnata, non rivestono rilevanza alcuna, nella specie, il principio di non discriminazione o il diritto di vivere liberamente la vita sessuale ed affettiva nel senso prospettato in ricorso.
Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/38202-omosessualita-del-coniuge-e-nullita-del-matrimonio.asp