
Per la Cassazione è irrilevante la perdurante dipendenza economica se il figlio recide il legame con la famiglia d'origine per studiare in un'altra città e vivere con la famiglia del fidanzato
di Lucia Izzo - Sì alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale qualora la figlia del genitore collocatario abbia deciso di trasferirsi in un'altra città presso i genitori del fidanzato, iscrivendosi poi all'università nello stesso paese, così manifestando l'intenzione di costituire un autonomo habitat domestico distinto da quello originario.
Nonostante non si tratti di un legame stabile e non sia stata raggiunta l'indipendenza economica, la situazione è comunque idonea a far venir meno il presupposto per l'assegnazione della casa coniugale. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 16134/2019 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di una madre che, a seguito dell'istanza dell'ex marito, si era vista revocare l'assegnazione della casa coniugale.
Il casoRevocata l'assegnazione della casa familiare se il figlio si trasferisce in altra cittàNecessaria la stabile dimora del figlio presso l'abitazioneIn Cassazione, la donna si oppone al provvedimento di revoca evidenziando come la ragazza, maggiorenne e non autosufficiente, si era iscritta a una sede universitaria fuori città, ma che rientrava a casa, seppur raramente, quando gli impegni universitari, caratterizzati da frequenza obbligatoria e periodi di tirocinio, glielo consentivano.
La giovane non aveva più da tempo rapporti con il padre e i familiari paterni e si era trasferita, ben prima di iniziare l'Università, a casa della famiglia del proprio ragazzo in altra città, dove aveva poi intrapreso una brillante carriera universitaria, rientrando a casa solo pochi giorni l'anno, durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive.
Alla stregua di tali circostanze, la Corte territoriale ha ritenuto che la ragazza avesse costituito un autonomo habitat domestico distinto da quello originario, ormai disgregato, e che, pertanto, fosse venuto meno il presupposto per l'assegnazione della casa coniugale.
Deve sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese) (cfr. Cass. n. 4555/2012, n. 11981/2013 e n. 12395/2014).
In sostanza, secondo gli Ermellini, il ritorno, in una data frazione temporale, deve non solo avvenire con cadenza regolare, ma anche essere frequente, sicché non può affermarsi la convivenza del figlio che, in una data unità temporale, particolarmente estesa, risulti obiettivamente assente da casa, sia pure per esigenze lavorative o di studio, e ciò sebbene vi ritorni regolarmente non appena possibile.
L'assenza per tutto il periodo considerato e la rarità dei rientri, per quanto regolari, non possono essere controbilanciati dalla sola ipotetica regolarità del ritorno, altrimenti il collegamento con l'abitazione diverrebbe troppo labile, sconfinando nel mero rapporto di ospitalità. Conclusione coerente con quella raggiunta dalla Corte distrettuale nel caso in esame.
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