
Cos' la casa familiare e quando assume rilievo nel nostro ordinamento. Guida legale a uno degli aspetti oggetto di maggiore litigiosit in sede di separazione o divorzio
di Valeria Zeppilli La casa familiare (o casa coniugale) un concetto che viene in rilievo, in ambito giuridico, al momento della separazione o del divorzio dei coniugi. Alla sua assegnazione a seguito della rottura del legame coniugale dedicato l'articolo 337-sexies del codice civile.
Ma cosa si intende esattamente per casa coniugale? Ecco la guida completa:
Cosa si intende per casa familiare Cosa avviene in caso di separazione dei coniugi Assegnazione della casa familiare: come avviene e presupposti Quando cessa il diritto all'assegnazione della casa familiare Su chi gravano le spese Tempi per lasciare la casa coniugale Assegnazione casa coniugale: giurisprudenzaLa casa familiare il luogo dove i coniugi, prima di separarsi, avevano stabilito la loro vita insieme e dove quindi vivevano, eventualmente insieme ai figli.
Non importante che tutti i componenti della famiglia abbiano la residenza nella casa coniugale, ma ci che conta che l si svolgeva la quotidiana vita domestica di marito, moglie e prole, che ivi dormivano, mangiavano, si incontravano e cos via.
La separazione dei coniugi comporta la cessazione dell'obbligo della coabitazione, sancito dall'articolo 143 del codice civile e rientrante tra i doveri coniugali.
Di conseguenza si pone sempre il problema dell'assegnazione della casa coniugale, dovendosi determinare chi continuer ad abitarci. La questione si fa particolarmente complessa nel caso in cui la coppia ha figli e la casa di propriet di uno solo dei coniugi, posto che non necessariamente sar quest'ultimo a restare nella casa coniugale, che viene assegnata tenendo conto dell'interesse della prole(e quindi, tendenzialmente, al genitore collocatario anche se non il proprietario).
L'articolo 337-sexies del codice civile stabilisce infatti che il godimento della casa familiare attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e che semmai, considerato l'eventuale titolo di propriet, il giudice tiene poi conto dell'assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori.
Ci, tradotto nella pratica, vuol dire che il principale presupposto dell'assegnazione della casa familiare il collocamento dei figli: rimarr nella casa, salvo eccezioni, il coniuge con il quale i figli convivono, onde evitare di creare in capo alla prole dei traumi ulteriori rispetto a quello che pu derivare dalla separazione dei genitori, conseguenti all'allontanamento dal luogo in cui vivevano quando la famiglia era ancora unita.
Non a caso l'articolo 337-sexies c.c. non fa alcun cenno all'assegnazione della casa familiare in assenza di figli, cos dovendosi ritenere che, se non vi prole, la stessa spetti al coniuge non proprietario solo in casi eccezionali, come la circostanza in cui l'assegnatario sia affetto da patologie particolari.
Il codice civile stabilisce espressamente che il diritto al godimento della casa familiare viene meno:
se l'assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente,se l'assegnatario convivamore uxorio o contragga nuovo matrimonio.A ci, specie se la casa appartiene esclusivamente all'altro coniuge, si aggiunge l'ipotesi in cui non vi pi l'interesse dei figli a che la stessa rimanga assegnata al non proprietario e questi non sia titolare di un autonomo diritto a restarvi. Non a caso, nei provvedimenti di assegnazione si specifica molto spesso che gli stessi resteranno in vigore sino al raggiungimento dell'autosufficienza da parte della prole.
A tale ultimo proposito, occorre precisare che l'autosufficienza della prole non coincide necessariamente con la maggiore et. Si tratta, infatti, di un'autosufficienza economica.
L'assegnazione della casa familiare in capo al coniuge collocatario resta, quindi, anche in caso di figli maggiorenni se questi non sono indipendenti, ad esempio perch frequentano l'universit.
In sostanza, il raggiungimento della maggiore et da parte dei figli non una circostanza che, di per s, fa sorgere in capo al genitore proprietario il diritto di rientrare nel pieno possesso della casa familiare, che andr invece valutato volta per volta tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale comporta esclusivamente il diritto del beneficiario di continuare ad abitarvi gratuitamente, ma non anche l'esonero dalle spese connesse all'utilizzo della stessa. Di conseguenza, le spese della casa familiare gravano sull'assegnatario.
In tal senso stata particolarmente chiara la Corte di cassazione che, con la recente sentenza numero 10927/2018, ha precisato che "l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, in parte qua, del comproprietario) dell'immobile assegnato, sicch la gratuit dell'assegnazione dell'abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo)". Essa, invece, "non si estende alle spese correlate a detto uso le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario".
Una volta che la casa familiare sia stata assegnata a un coniuge, l'altro deve abbandonarla.
Non esistono tempi predeterminati per legge per andarsene: salvo che gli stessi non vengano fissati nello specifico provvedimento, nel qual caso occorre attenersi a quanto ivi stabilito, la regola quella di lasciare il tetto coniugale nel pi breve tempo possibile, senza temporeggiare.
Se l'ex si ostina a vivere in casa, l'assegnatario ha un unico strumento per entrare legittimamente nel pieno possesso della casa familiare: rivolgersi al tribunale per chiedere la procedura di esecuzione forzata del provvedimento di assegnazione.
Come si pu facilmente immaginare, l'assegnazione della casa coniugale spesso fonte di litigi tra ex, che non di rado giungono all'attenzione dei giudici, anche di legittimit.
Riportiamo qui di seguito quanto sancito sulla questione in alcune importanti sentenze della Corte di cassazione:
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare... volto a tutelare esclusivamente l'interesse della prole a permanere nell'ambiente domestico in cui cresciuta..., sicch il provvedimento in questione implica l'accertamento che l'immobile si identifica con "il luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuit delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunit familiare" (cfr. Corte cass. SS.UU. n. 13603/2004)
La circostanza che la prole non conviva con il genitore, per frequentare un corso universitario in altra citt, ma si rechi non appena possibile nella residenza familiare...non esclude il requisito della convivenza, ogniqualvolta permanga il collegamento stabile con l'abitazione del genitore. Questa Corte, invero, ha gi chiarito che, in tal caso, la coabitazione pu "non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purch egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile" (Cass. 22 marzo 2012, n. 4555; 27 maggio 2005, n. 11320)
L'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 155 quater c.c., finalizzata unicamente alla tutela della prole e non pu essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 c.c. (Cass. civ., sez. 1^, n. 9079 del 20 aprile 2011) mentre l'assegno di mantenimento inteso a consentire una tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma non alla perequazione dei coniugi
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