
Per la Cassazione, in tema di imposte sui redditi, vige una presunzione di riferibilit delle operazioni riscontrate sul conto corrente dei congiunti all'attivit del professionista, salvo prova contraria
di Lucia Izzo - In tema di imposte sui redditi, deve ritenersi legittimo l'accertamento del Fisco fondato su indagini bancarie inerenti i conti correnti dei congiunti del contribuente, compresi i suoi genitori, che si ha fondato motivo di ritenere connessi e inerenti al reddito del contribuente medesimo.
Lo stretto rapporto familiare e la delega del contribuente a operare su tali conti, devono ritenersi motivi sufficienti a giustificare, salva "analitica" prova contraria che spetta al contribuente medesimo fornire, la riferibilit delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all'attivit economica del professionista sottoposta a verifica.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 22089/2018 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate in una controversia relativa a impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRPEF emesso a carico di un libero professionista.
Un motivo che, secondo gli Ermellini, fondato e va accolto. Per i giudici, in tema di accertamento del reddito d'impresa, l'Ufficio finanziario autorizzato, ex artt. 32, n. 7, d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972, a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente.
necessario, invece, che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilit di ogni singola movimentazione alle operazioni gi evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneit delle stesse alla sua attivit (di recente, Cass. n. 4829/2015).
In tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare si ritiene sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilit delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all'attivit economica del contribuente sottoposto a verifica.
Inoltre, tale presunzione comporta l'inversione dell'onere della prova: spetter al contribuente offrire la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti (e gli addebiti) registrati sui conti non si riferiscono a operazioni imponibili, occorrendo all'uopo che venga indicato e dimostrato dal contribuente la provenienza dei singoli versamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti.
Questi dovr fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilit di ogni versamento bancario. Il giudice di merito, invece, sar tenuto alla rigorosa verifica dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza e inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie (cfr. Cass. 21800/2017). Parola al giudice del rinvio.
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