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Diritto di famiglia

Il mantenimento dei figli maggiorenni

Il mantenimento dei figli maggiorenni
La legge sull'affidamento condiviso (n. 54/2006) aveva espressamente disposto che il giudice, valutate le circostanze, poteva disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Successivamente, la legge 154 del 2013 introduceva l'art. 337 septies che prevede che il giudice, valutate le circostanze, pu disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e' versato direttamente all'avente diritto.

Natura obbligazione e limiti

L'obbligazione dei genitori di tipo solidale ed ripartita in proporzione alle sostanze patrimoniali e alla capacit lavorativa. L'obbligazione di estende sia alle spese ordinarie (vitto, alloggio, ecc.,) sia a quelle straordinarie (sport, hobby, viaggi, ecc). Sulla distinzione tra spese ordinarie e straordinarie si veda il Protocollo sottoscritto nel 2014 tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma.
Alcuni tribunali tra cui quello di Milano stabiliscono una soglia di et (34 anni per il Tribunale di Milano) oltre la quale "lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non pu pi essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto.
Ovviamente, opportuno valutare caso per caso ma certamente stabilire almeno di massima delle "soglie" consente di evitare ricorsi che alimentano vere e proprie forme di parassitismo di figli adulti ai danni dei loro genitori sempre pi anziani.

La cessazione del dovere secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione con ordinanza 12 aprile 2016, n. 7168 sancisce che il dovere dei genitori di mantenere i figli maggiorenni cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalit acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne per tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Pertanto, non qualunque tipo di lavoro fa cessare l'obbligo del mantenimento (ad esempio un lavoro precario) ma sufficiente un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica. E' evidente che a prescindere dall'et e della posizione socio culturale della famiglia una colposa inerzia nell'attuazione o prosecuzione di un valido percorso di formazione e/o studio determina la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori. Ad esempio la Corte di Cassazione con sentenza n. 1585/2014, ha escluso il diritto al mantenimento del figlio ventottenne che aveva iniziato ad espletare attivit lavorativa, ancorch saltuaria, e non frequentava con profitto il corso di laurea a cui risultava iscritto da pi di otto anni.
L'indipendenza e l'autosufficienza economica presupposti per la cessazione dell'obbligo di mantenimento si considerano raggiunte ove il figlio trovi un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalit e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni.
La Corte di Cassazione ha affermato che laddove il figlio ottenga una serie di "contratti a termine e guadagni contenuti" possa dirsi raggiunta la sua autosufficienza economica (Cass. Civ. sentenza n. 13354 del 26.05.2017).
Invece, al contrario, in materia di contratto di apprendistato, la sentenza della Corte di Cassazione, numero 407, del 13.01.2007, ha stabilito che la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non di per s tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, "atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato.si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato".
Ove il figlio maggiorenne successivamente al raggiungimento della piena autosufficienza economica perda il lavoro, non potr comunque pi chiedere il mantenimento ai genitori ma vi sar al massimo e al ricorrerne delle condizioni un obbligo alimentare".

Legittimazione ad agire

Il genitore obbligato al mantenimento non pu di sua iniziativa versare l'assegno direttamente al figlio. E' solo il figlio maggiorenne che, ove lo desideri, chiedere al Giudice di disporre il versamento diretto del mantenimento.
La legittimazione attiva a richiedere l'assegno attribuita sia al figlio maggiorenne che al genitore convivente con il figlio.
L'onere della prova sulla raggiunta autosufficienza del figlio maggiorenne spetta al genitore obbligato.

L'entit dell'assegno di mantenimento

Sull'entit dell'assegno di mantenimento, se non vi accordo tra i genitori il giudice ne quantifica l'ammontare, tenendo conto del tenore di vita di cui godevano i figli quando ancora vivevano con entrambi i genitori, delle necessit, del livello socio - culturale della famiglia, dei redditi e delle sostanze dei genitori, del luogo in cui vive il figlio e di ogni altro elemento ritenuto utile.

Responsabilit penale per omesso versamento

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 24162 del 29 maggio 2018, ha ritenuto penalmente responsabile il genitore per aver omesso di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei suoi due figli, entrambi maggiorenni.
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