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Per le Sezioni Unite il diritto alla reversibilit spetta in caso di titolarit attuale e di concreta fruizione dell'assegno divorzile alla morte dell'ex coniuge
La corresponsione dell'assegno "una tantum", infatti, preclude la proponibilit di qualsiasi successiva domanda di contenuto economico da parte del coniuge beneficiario: si prende atto che il diritto all'assegno divorzile stato definitivamente soddisfatto e che non esiste, alla morte dell'ex coniuge, una situazione di contribuzione economica periodica e attuale che vien a mancare.
In sostanza, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilit che dato dal presupposto solidaristico finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge.
In Cassazione, la signora contesta tale conclusione ritenendo che il giudice a quo abbia errato ad assimilare la funzione dei due istituti: l'assegno divorzile, infatti, avrebbe natura esclusivamente assistenziale, fondata sulla solidariet post-coniugale e intesa a garantire mezzi adeguati all'ex coniuge al fine di consentirgli una tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio
La Suprema Corte rileva come il ricorso si basi fondamentalmente sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 159/1998, pronuncia che risolse diverse questioni interpretative alla luce del novellato terzo comma dell'art. 9 della legge n. 898/1970. Tuttavia, i contenuti del provvedimento, che pure ha avuto seguito nella giurisprudenza, sono stati in parte rivisti creando contrasti giurisprudenziali.
Se infatti, spiegano i giudici, la finalit del legislatore quella di sovvenire a una situazione di deficit economico derivante dalla morte dell'avente diritto alla pensione, l'indice per riconoscere l'operativit in concreto di tale finalit quello dell'attualit della contribuzione economica venuta a mancare.
Tale attualit si presume per il coniuge superstite ed attestata dalla titolarit dell'assegno, intesa come fruizione attuale di una somma periodicamente versata all'ex coniuge come contributo al suo mantenimento.
Il quantum, in caso di concorso con il diritto del coniuge superstite, sar invece modulato sulla base della verifica giudiziale diretta ad accertare gli elementi che conducono a una ripartizione equa fra gli aventi diritto.
Pertanto, concludono le Sezioni Unite, deve affermarsi il principio di diritto per cui "ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilit, in favore del coniuge nei cui confronti stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, la titolarit dell'assegno, di cui all'articolo 5 della stessa legge 1 dicembre 1970 n. 898, deve intendersi come titolarit attuale e concretamente fruibile dell'assegno divorzile, al momento della morte dell'ex coniuge, e non gi come titolarit astratta del diritto all'assegno divorzile che stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un'unica soluzione".
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