
Avv. Barbara Pirelli del foro di Taranto
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del ricorrente annullando senza rinvio la sentenza di condanna perché non era stata fornita la prova che "i minuscoli frammenti illeggibili" di materiale informatico derivassero dalla parziale cancellazione di files precedentemente scaricati in maniera completa.
Altro aspetto non trascurabile, che ha fatto leva sul convincimento dei Giudici di Piazza Cavour, e' che nella disponibilità del ricorrente non era stata rinvenuta alcuna strumentazione capace di ricomporre in sequenze leggibili i frammenti di files rinvenuti.
La Cassazione ha puntualizzato che perché possa configurarsi il reato di cui all'art. 600 quater c.p. la condotta di detenzione di materiale pedopornografico deve riguardare "materiale informatico scaricato da internet, in files completi, incorrotti e visionabili o che possa essere fruibile per mezzo di ordinari strumenti e competenze informatiche".
La sentenza di condanna si è basata solo sulla detenzione dei files frammentati, non era stato provato, invece, se la frammentazione fosse dipesa da una successiva cancellazione o perché i files erano stati scaricati in maniera completa.
Ad avviso della Suprema Corte, e' punibile ai sensi dell'art. 600 quater c.p. la condotta di chi si procura del materiale pedopornografico e poi se ne disfa cancellandolo dal computer; inoltre, e' punibile sotto forma di tentativo la condotta di chi facendo delle ricerche abbia compiuto "atti diretti in modo non equivoco" a procurarsi materiale pedopornografico.
Dunque, per la configurazione del reato e' necessario fornire delle prove concrete di detenzione e di cancellazione del materiale pedopornografico e nel processo Stasi queste prove non sono state raggiunte.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità [c.p. 600-sexies] .
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto - profilo e articoli
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