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di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 27225 del 4 Dicembre 2013. Il caso di specie offre uno spunto di riflessione interessante in merito all'applicazione retroattiva della rispettiva sanzione amministrativa in tema del c.d. processo di depenalizzazione. Tale effetto, in base al quale all'illecito commesso in un momento precedente all'entrata in vigore della normativa modificativa di fattispecie da penale ad amministrativa (modifica intervenuta quando il processo penale non era ancora concluso) va interpretato in combinato disposto con il principio del favor rei. Questo principio cardine del nostro ordinamento penale prevede che, al sopravvenire di normativa (penale o depenalizzatrice) maggiormente favorevole per l'imputato, va data prevalenza alla sanzione meno "aggressiva". L'intervenuta depenalizzazione del d. lgs. 58/1998 - in materia di illeciti connessi all'attività di intermediazione finanziaria - costituisce sicuramente ipotesi favorevole agli accusati. Per tale motivo, il giudice del merito ha correttamente applicato l'intervenuta normativa che contempla l'applicazione di sanzione amministrativa invece della penale.
Inoltre, secondo la Cassazione, "il nucleo di disvalore del fatto-reato è rimasto immutato (...). Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha affermato che risponde del reato depenalizzato anche chi ha commesso la violazione di cui all'art. 187bis co4 del d. lgs. n. 58/98, prima dell'entrata in vigore della legge n. 62/05, allorchè il relativo procedimento penale non sia stato definito".
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