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Diritto penale

Messa alla prova applicabile anche al furto in abitazione

Messa alla prova applicabile anche al furto in abitazione

La Cassazione conferma che il furto in abitazione o con strappo rientra tra i reati ammessi alla messa alla prova. Spiegati motivi, vantaggi e interesse a ricorrere

Messa alla prova ammessa per il furto in abitazione

Con la sentenza n. 38670/2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che il delitto previsto dall'articolo 624-bis c.p. - furto in abitazione e furto con strappo - rientra nel perimetro dei reati per cui è possibile richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.
La conclusione deriva dall'interpretazione congiunta dell'articolo 168-bis c.p. e dell'articolo 550, comma 2, c.p.p., che elenca le ipotesi di citazione diretta, considerate idonee all'ammissione al beneficio.

Interesse a impugnare anche con condanna a LPU

La Cassazione afferma che l'imputato ha interesse a ricorrere anche quando sia stato condannato a una pena sostitutiva di lavoro di pubblica utilità.
La ragione risiede nella profonda diversità tra messa alla prova e sanzioni sostitutive, soprattutto sotto il profilo degli effetti penali.

Differenze messa alla prova e sanzioni sostitutive

Effetti sostanziali

Durata delle misure

Iscrizione nel casellario giudiziale

Solo la messa alla prova garantisce l'esclusione della menzione dei provvedimenti nei certificati richiesti dall'interessato o dalle pubbliche amministrazioni.
Le sanzioni sostitutive, basate su una condanna, non beneficiano delle stesse esclusioni.

Per tali ragioni la Corte ritiene evidente l'interesse del ricorrente: la messa alla prova è misura più favorevole e idonea a evitare effetti pregiudizievoli duraturi.

Esclusione erronea della messa alla prova

Nel caso esaminato, il GIP aveva negato l'accesso alla messa alla prova ritenendo:

  1. che la cornice edittale del reato superasse il limite di quattro anni dell'art. 168-bis c.p.;

  2. che l'art. 624-bis non fosse compreso nell'elenco dei reati ammissibili ai sensi dell'art. 550, comma 2, c.p.p.

Rilevanza dell'evoluzione legislativa

La Cassazione osserva che il legislatore del 2014, nel prevedere la messa alla prova, ha utilizzato come criterio proprio il sistema della citazione diretta.
Poiché il furto in abitazione, introdotto nel 2001, ha assorbito le precedenti ipotesi di furto in abitazione e furto con strappo previste dagli artt. 624 e 625 c.p., e poiché queste ultime erano sottoposte a citazione diretta, si deve ritenere che la stessa disciplina valga per la fattispecie attuale.

Ricorso accolto

La Corte ha quindi riconosciuto che il furto in abitazione rientra tra i reati ammissibili alla messa alla prova e ha dichiarato fondata l'impugnazione dell'imputato, superando l'interpretazione restrittiva del GIP.

Foto: 123rf.com
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