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Diritto penale

Il reato di altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

Il reato di cui all'art. 381 c.p. funge da supplemento a quello previsto dall'art. 380 c.p. in tema di patrocinio infedele o consulenza infedele

due guantoni che si fanno concorrenza sleale

Infedeltà del patrocinatore o consulente tecnico: l'art. 381 c.p.

Il delitto di cui all'art. 381 c.p. funge da supplemento alla disposizione codicistica di cui all'art. 380 c.p. - in materia di infedele patrocinio - e sanziona la condotta del patrocinatore o del consulente tecnico che, in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presti contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie. La norma sanziona inoltre la condotta del patrocinatore o del consulente che, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

Procedibilità d'ufficio

Si tratta di un reato procedibile d'ufficio, a consumazione istantanea (difatti il tempus commissi delicti è individuabile nel momento dell'assunzione dell'incarico, a prescindere dallo svolgimento della successiva attività professionale) e nel sistema del Codice Penale è inserito in quei reati lesivi, quale bene giuridico meritevole di tutela, del buon andamento dell'amministrazione della Giustizia. Come tale, il reato di cui all'art. 381 c.p., è procedibile d'ufficio.

La condotta sanzionata dall'art. 381 c.p.

La volontà del legislatore, nel sanzionare la condotta del patrocinatore o del consulente i quali prestino la propria attività in favore di parti contrapposte, risiede nella necessità di reprimere quelle condizioni di conflitto di interessi, nelle quali possono riversarsi coloro i quali conoscano informazioni o dettagli su una parte (anche in ragione del segreto professionale) e possano quindi avvalersene nel proprio operato contro la parte avversaria. Rilevante è il fatto che il reato si consuma anche quando la condotta è posta in essere anche per interposta persona, assumendo rilievo penale, quindi, dacché il possesso di informazioni riservate potrebbe pregiudicare le parti, operando il difensore o il consulente in palese conflitto di interessi.

La pena

La sanzione per la condotta di cui al comma 1 dell'art. 381 c.p. (ovvero quella del patrocinatore o del consulente i quali prestino la propria attività in favore di parti contrapposte), è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa non inferiore a euro 103. La sanzione per la condotta di cui al comma 2 dell'art. 381 c.p. (ovvero patrocinatore o consulente che, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assumano, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria) è della reclusione fino a un anno e della multa da cinquantuno euro a euro 516.

Elemento soggettivo

Quale elemento soggettivo ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 381 c.p. è richiesto il dolo generico, ovvero la volontà cosciente di assumere un incarico e, nella qualità di patrocinatore o consulente, rappresentare parti contrapposte o (comma 2), dopo aver rappresentato una parte, assista o difenda, nello stesso procedimento e senza il consenso di questa, la parte avversaria.

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