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Gli Ermellini sottolineano la differenza strutturale e teleologica tra i due concetti. La negazione della causa di punibilità di cui all'art. 131-bis non impedisce che il fatto sia qualificato lieve
di Lucia Izzo - Lieve entità e particolare tenuità del fatto sono concetti strutturalmente e teleologicamente diversi. Per questo la negazione della causa di punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non impedisce che lo stesso fatto sia qualificato di lieve entità. Infatti, alla luce della graduabilità del reato, la bassa rilevanza penale di un comportamento può non renderlo pienamente irrilevante come fatto di particolare tenuità.
Innanzi ai giudici di legittimità giunge la vicenda di un uomo condannato per porto ingiustificato di un coltello a serramanico e con lama lunga cm 9,5 e manico di cm 10, oggetto spontaneamente consegnato agli agenti di Polizia durante un controllo mentre era in auto.
Inoltre, nonostante la lesività dell'arma non consentisse di inquadrare la fattispecie nell'art. 131 bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), il fatto veniva ritenuto di lieve entità e si riconoscevano le attenuanti generiche.
Mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a una valutazione dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta.
Nel caso di specie, la negazione della particolare tenuità del fatto, ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., non impedisce la qualificazione di lieve entità del medesimo fatto, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista nell'art. 4, comma terzo, della Legge n. 110/1975.
Infatti, nella costruzione normativa il fatto di particolare tenuità ha minore rilevanza offensiva rispetto al fatto di lieve entità astrattamente integrante violazione della stessa norma incriminatrice, e per questo al riconoscimento della prima qualità fa seguito il radicale effetto della non punibilità, mentre al riconoscimento della seconda fa seguito soltanto l'attenuazione della pena.
Può quindi accadere che la rilevanza penale di un comportamento (es. di porto fuori della propria abitazione di un oggetto atto ad offendere) non sia così bassa da renderlo penalmente irrilevante come fatto di particolare tenuità, ma sia al tempo stesso limitata, in modo tale da consentire la sua qualificazione come fatto di lieve entità.
Ciò può avvenire, conclude la Corte, quando il fatto è munito di portata offensiva significativamente inferiore a quella del comportamento astrattamente previsto dalla norma incriminatrice nell'ipotesi base, cioè non attenuata. Dall'ordine di idee esposto deriva la conciliabilità, sul piano logico, della negazione della particolare tenuità di un fatto e e dell'affermazione della sua lieve entità (cfr. Cass., n. 51261 /2017).
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