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Diritto penale

La prescrizione penale

La prescrizione penale

Cosa c' da sapere sulla prescrizione penale: cos', come opera e in cosa si differenziano la prescrizione del reato e la prescrizione della pena

di Valeria Zeppilli La prescrizione un istituto giuridico che collega al trascorrere del tempo il verificarsi di determinati effetti giuridici. Se nel diritto civile essa si sostanzia nell'estinzione di un diritto che non sia esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge (al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici), nel diritto penale la prescrizione assume dei connotati differenti.

Soffermiamoci, in questa sede, proprio sulla prescrizione penale.

Indice:

Diritto penale e prescrizioneLa ratio della prescrizione penaleDifferenza tra prescrizione del reato e prescrizione della penaPrescrizione penale: la prescrizione del reatoPrescrizione penale: la prescrizione della pena

Diritto penale e prescrizione

La prescrizione penale, in linea generale, determina l'estinzione di un reato in conseguenza del trascorrere di un determinato periodo di tempo. Ci vuol dire che, se entro un certo momento dalla sua commissione fissato dalla legge un fatto non viene punito come reato, si perde la possibilit di farlo e il presunto responsabile resta impunito.

Oltre che di prescrizione del reato, nel diritto penale si parla anche di prescrizione della pena, per riferirsi a un diverso istituto che, pi tecnicamente, denominato estinzione della pena per decorso del tempo. Ci si riferisce, in tal caso, alle ipotesi in cui il decorso del tempo incide non sul reato ma sulle conseguenze della sua commissione.

La ratio della prescrizione penale

La prescrizione penale risponde all'esigenza di evitare che chi innocente resti sine die senza un processo che si concluda con la sua assoluzione e che, quindi, lo stesso resti come in un limbo, in attesa di essere giudicato.

L'istituto trova la sua giustificazione nell'assunto che, a distanza di un certo periodo di tempo dalla commissione di un fatto, vengono meno sia l'interesse dello Stato a punirlo che quello di reinserire socialmente il colpevole.

In Italia, tuttavia, la lunghezza dei processi ha collegato alla prescrizione il verificarsi di situazioni di abuso e ha fatto di essa una strada abilmente percorsa o inconsapevolmente sfruttata da alcuni soggetti, in realt colpevoli, per non essere puniti.

La prescrizione della pena e la prescrizione del reato sono tra loro profondamente diverse, anche dal punto di vista concettuale.

La prima, infatti, parte dal presupposto che se dal provvedimento di condanna o dalla sottrazione del reo alla stessa sia decorso un certo arco temporale, l'esecuzione della pena non sia pi opportuna. La prescrizione del reato, invece, si fonda sull'assunto che, dopo un certo periodo di tempo, non vi sia pi ragione, dal punto di vista general-preventivo, di sanzionare un determinato comportamento delittuoso, anche considerando gli interessi contrapposti.

Prescrizione penale: la prescrizione del reato

Addentrandoci un po' di pi all'interno dei due istituti, la prescrizione del reato disciplinata dall'articolo 157 del codice penale. Tale norma stabilisce che la prescrizione estingue il reato una volta che sia decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, in ogni caso, un tempo non inferiore a sei anni per i delitti e non inferiore a quattro anni per le contravvenzioni, anche se puniti con la sola pena pecuniaria.

La prescrizione non opera per i reati per i quali prevista la pena dell'ergastolo.

La decorrenza del termine prescrizionale coincide con il giorno in cui si assume commesso il fatto delittuoso.

Per approfondimenti vai alla guida: "Prescrizione dei reati: come funziona?"

Prescrizione penale: la prescrizione della pena

L'estinzione della pena per decorso del tempo trova invece la sua disciplina negli articoli 172 e 173 del codice penale.

La prima norma si occupa del termine di prescrizione delle pene della reclusione e della multa (che sono quelle previste per i delitti), fissandolo nel doppio della pena inflitta in caso di reclusione e in dieci anni in caso di multa. Con riferimento alla reclusione l'articolo 172 precisa che per l'estinzione della pena in ogni caso necessario un termine non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.

L'articolo 173 si occupa, invece, della prescrizione delle pene dell'arresto e dell'ammenda (che sono quelle previste per le contravvenzioni), stabilendo che le stesse si estinguono nel termine di cinque anni e che tale termine raddoppiato per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e, in alcuni casi, per i recidivi.

Il dies a quofissato per la decorrenza del tempo necessario per l'estinzione della pena coincide, a seconda dei casi, con il giorno in cui divenuto irrevocabile il provvedimento di condanna o con il giorno in cui il condannato si volontariamente sottratto all'esecuzione, gi iniziata, della pena.

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