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Diritto penale

Sesso in auto: quando è reato e quando non lo è

Sesso in auto: quando è reato e quando non lo è

Chi viene beccato a fare sesso in auto rischia multe salate e perfino il carcere se sceglie un posto abitualmente frequentato da minori

di Annamaria Villafrate - Meglio evitare di fare sesso in auto! Lo sa bene un quarantaduenne di Treviso, che diverse settimane fa, stato "beccato"dalle forze dell'ordine, proprio mentre consumava un rapporto sessuale all'interno della sua vettura. La seratina a luci rosse costata al caloroso cliente e alla squillo, con cui si stava intrattenendo, una multa di 20.000 euro, 10.000 ciascuno. Gi, perch quello che, fino al 2016 era qualificato come reato di atti osceni in luogo pubblico stato depenalizzato. Attenzione per, perch se per dare sfogo ai propri istinti si sceglie un posto abitualmente frequentato da minori, la pena prevista il carcere, perch in questo caso la condotta configura un reato penale.

Facciamo chiarezza:

Sesso in auto: quando illecito amministrativoLa depenalizzazione del reato di atti osceniSesso in auto: quando reato

Sesso in auto: quando illecito amministrativo

Fare sesso in auto, dopo la depenalizzazione parziale dell'art. 527 c.p, che prevede il reato di atti osceni in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, una condotta punita con una sanzione amministrativa pecuniaria minima di 5.000 euro e massima di 30.000. Solo se il fatto avviene con colpa, la sanzione amministrativa scende, da un minimo di 51 a un massimo di 309 euro.

La depenalizzazione del reato di atti osceni

Il dlgs n. 8/2016 infatti, ha depenalizzato il reato di cui all'art 527 c.p, perch, la giurisprudenza da tempo conforme nel ritenere che l'offesa al pudore si realizza nel momento in cui l'atto osceno pubblico e quindi percepibile da un numero di persone indeterminato. In definitiva, se si decide di avere un rapporto sessuale, meglio non farlo in un luogo in cui, potenzialmente, qualcuno potrebbe "assistere". Una piazza, una strada pubblica, un parcheggio infatti non sono luoghi adatti per consumare la passione.

Non si sfugge alla legge neppure se, come precisato dalla Cassazione (sentenza n. 6302/1998), si sceglie di organizzare incontri notturni in una strada pubblica o una via secondaria, visto che i passanti "potrebbero" percepire gli atti osceni, a meno che gli amanti non prendano le dovute precauzioni, come ricoprire i vetri con fogli di giornale.

Sesso in auto: quando reato

Il discorso si fa decisamente pi serio quando il rapporto sessuale " commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ci deriva il pericolo che essi vi assistano".

Tutto chiaro, ma che cosa si intende con "luoghi abitualmente frequentati da minori"?

Luoghi abitualmente frequentati da minori

Lo ha chiarito esaustivamente la Cassazione nella sentenza n. 29239/2017, precisando che: "rientrano nella nozione di luoghi abitualmente frequentati da minori, tutti i luoghi dove ordinariamente si svolge la socialit di essi, sul rilievo che la ratio che sostiene la disposizione ravvisabile nell'esigenza di tutelare, oltre che il comune senso del pudore, l'integrit morale dei minori in tutti i luoghi ove gli stessi abitualmente, non solo prevalentemente, si trovino. Tali luoghi sono prima di tutto quelli specificamente destinati alla frequentazione dei minori (ossia a titolo esemplificativo, gli asili, le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i luoghi prossimi agli edifici scolastici, i recinti ricreativi all'interno dei parchi, gli impianti sportivi, gli oratori, le ludoteche e simili) cio i luoghi immediatamente riconoscibili come tali e dove i minori assiduamente si recano.

Del resto, proprio l'uso differenziato degli avverbi "abitualmente" e "prevalentemente" riscontrabili in diverse disposizioni penali concernenti la tutela dei minori rende chiaro come non occorra che il luogo sia in massima parte frequentato da minori, quanto che un determinato luogo sia da questi ultimi abitualmente frequentato." In conclusione, la frequentazione abituale che rende un certo luogo sensibile al reato di pericolo degli atti osceni.

Occorre per precisare un ultimo punto, ossia che per luoghi abitualmente frequentati dai minori, non si devono intendere solo quelli strutturalmente destinati a essi (es. scuole, oratori e ludoteche), ma anche quelli "eletti" come punti d'incontro e socializzazione (es. muretto di una via pubblica, cortile condominiale).

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