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I giudici evidenziano come la definizione di un atto come di natura "sessuale" debba essere ricercata su un piano oggettivo, indipendentemente dalle intenzioni dell'agente, che deve solo essere consapevole della natura "sessuale" dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria.
La connotazione "sessuale" dell'atto, spiega la Corte, definita non solo dalla scienza medica e dalle scienze umane, ma anche dalla cultura di una data comunit in un dato momento storico. In altri termini, la natura sessuale dell'atto deriva dalla sua attitudine ad essere oggettivamente valutato, secondo canoni scientifici e culturali, come erotico, idoneo cio a incarnare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dal fatto che proprio questo sia lo scopo dell'agente.
Oltre a condotte che possiedono un'evidente carica sessuale (masturbazione, rapporti vaginali, ecc.), vi sono atti la cui valutazione "sessuale" deve essere valutata casa per caso, in relazione al particolare contesto in cui si inserisce la condotta e/o alla natura dei rapporti che intercorrono con il suo autore o alla natura della prestazione.
A titolo esemplificativo, la Cassazione spiega che non possono qualificarsi come sessuali i gesti d'affetto genitoriale, i baci sulle guance dati in segno di affetto o di saluto. Pertanto (cfr. Cass. n. 964/2014) la giurisprudenza ritiene debba essere il giudice a occuparsi della valutazione di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalit del tutto diverse (es. baci o abbracci).
In particolare, nel caso esaminato, si ritenuto che il semplice e fugace bacio sulla guancia, dato senza alcuna interferenza nella sfera sessuale della vittima, non potesse essere oggettivamente considerato come atto sessuale alla stregua del significato sociale che al gesto dell'imputato pu essere oggettivamente attribuito.
Si , altres, precisato che il tentativo configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volont dell'agente.
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