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La Cassazione ribadisce che nei procedimenti relativi a reati di competenze del giudice di pace non si pu applicare la causa di esclusione della punibilit per particolare tenuit del fatto ex art. 131-bis c.p.
di Marina Crisafi - Il giudice di pace non pu applicare la causa di esclusione della punibilit per particolare tenuit del fatto. Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 40171/2018 depositata il 7 settembre scorso (sotto allegata).
Nel caso di specie, il tribunale di Siracusa confermava la sentenza di condanna del Giudice di Pace per concorso nel reato di lesioni personali, nonch al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
L'uomo si rivolgeva alla Cassazione per chi edere l'annullamento della sentenza, lamentando tra l'altro, "violazione di legge, in relazione al disposto dell'art. 131 bis, c.p., non essendo condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimit, secondo cui tale causa di non punibilit non applicabile al procedimento per i reati di competenza del giudice di pace". Nello specifico, la tesi della difesa del ricorrente si rif a tre ordini di ragioni.
Innanzitutto, la qualificazione da parte della Cassazione della particolare tenuit del fatto come una causa di non punibilit, "limiterebbe il margine operativo dell'art. 530, comma 3, c.p.p. escludendone l'applicabilit nei procedimenti penali innanzi al giudice di pace, in assenza di una disposizione normativa che stabilisca espressamente una siffatta deminuitio, come tale incostituzionale". In secondo luogo, "si verrebbe a creare una irragionevole disparit di trattamento tra questa causa di non punibilit e le altre, nonch a stabilire, sulla base di una mera interpretazione giurisprudenziale e non per dettato legislativo, che una norma penale non pu essere applicata in un processo penale".
Infine, il ricorrente esclude che "l'art. 34 del D.Lgs. n. 274/2000 e l'art. 131- bis c.p. possano porsi in un rapporto di specialit, atteso che i due istituti sono connotati da presupposti giuridici diversi l'uno dall'altro; infatti, da una parte v' una causa di non procedibilit, istituto di natura prettamente procedurale, dall'altra, una causa di non punibilit, istituto di ordine sostanziale".
Per gli Ermellini, per, la tesi non regge.
Decisiva, ai fini del rigetto del ricorso, il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, "la causa di esclusione della punibilit per particolare tenuit del fatto prevista dall'art. 131 bis, c.p., non applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace". Questo perch, come precisato dalla Corte, "il rapporto tra l'art.131 bis c.p. e l'art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialit tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarit del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuit del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa" (cfr. Cass., Sez. U., 22.6.2017, n. 53683).
A tale approdo, ribadiscono i giudici del Palazzaccio, il Collegio giunto, "non sostituendosi alla volont del legislatore bens - attraverso l'esercizio del potere di interpretazione della legge affidato dalla Costituzione agli organi giurisdizionali, secondo la finalit tipica della Suprema Corte, di assicurare la nomofilachia, vale a dire l'uniforme interpretazione della legge".
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