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di Lucia Izzo - Non si configura il reato di molestia in caso di invio insistente di lettere indesiderate, anche se oltre al testo sconveniente si allegano immagini a contenuto erotico.
La contravvenzione, per espressa previsione dell'art. 660 c.p., contempla solo l'uso del telefono a cui la giurisprudenza ha ritenuto di equiparare quello del telefono cellulare o anche la situazione in cui avvenga l'invio di messaggi via short messages system (SMS) attraverso sistemi telefonici mobili o fissi.
Nel rispetto dei principi di stretta legalit e tipizzazione delle condotte illecite, non possono essere ammesse ulteriori interpretazioni estensive della norma a situazioni in cui manca un'immediata interazione tra mittente e destinatario oppure un'intrusione diretta del primo nella sfera delle attivit del secondo
Una conclusione che l'imputato contesta in Cassazione: secondo la difesa, il giudicante avrebbe dovuto fare riferimento non al luogo dal quale l'imputato aveva inviato le lettere, bens al mezzo utilizzato per arrecare molestia o disturbo, ossia alle missive, e stabilirne l'eventuale equiparabilit al mezzo del telefono.
In particolare, il ricorrente rammenta che secondo consolidata giurisprudenza di legittimit, al di fuori delle due ipotesi tassativamente previste dall'art. 660 c.p., il reato non sussiste e la corrispondenza epistolare non equiparabile al mezzo del telefono.
Il ricorso, secondo gli Ermellini, deve ritenersi fondato. In primis, spiegano in giudici, nel caso di specie la questione da risolvere non quella della pubblicit del luogo di commissione del reato, che in concreto non rileva, bens l'altra relativaall'assimilabilit o meno al mezzo del telefono delle lettere cartacee inviate a mezzo posta tradizionale.
Comunque, la Cassazione ritiene che il Tribunale abbia comunque sbagliato nel ravvisare il requisito della pubblicit del luogo nell'ufficio postale dal quale il ricorrente risulterebbe aver spedito le lettere causa di molestia, trattandosi di antefatto, all'evidenza, insufficiente (per la contestuale assenza da quel luogo della persona offesa) a integrare un requisito dell'elemento oggettivo del reato.
Secondo la giurisprudenza, il requisito della pubblicit del luogo implica la contestualit della presenza degli attori (oggetto attivo e persona offesa) nei rispettivi luoghi, altrimenti mancherebbe in radice la potenzialit lesiva dell'azione molesta o di disturbo.
Inoltre, per integrare la contravvenzione prevista e punita dall'art. 660 c.p., spiega il Collegio, devono concorrere, alternativamente, gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, contemplati dalla norma incriminatrice: oltre alla pubblicit (o l'apertura al pubblico) del teatro dell'azione, emerge anche l'utilizzazione del telefono come mezzo del reato.
Il mezzo telefonico, spiega la Corte, assume rilievo ai fini dell'ampliamento della tutela penale che altrimenti sarebbe limitata alle sole molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico e ci proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non pu sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libert di comunicazione, costituzionalmente garantita (art. 15 Cost., comma 1).
Stante il rigoroso principio della tipicit, al termine "telefono", espressivo dell'instrumentum della contravvenzione, la Cassazione ha ritenuto di poter equiparare qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilit per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente.
Per quanto riguarda le e-mail, in un primo momento la giurisprudenza ha negato fossero un mezzo idoneo a recare molestia poich, contrariamente alla molestia recata con il telefono, la modalit della comunicazione asincrona e non si verificherebbe alcuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario n alcuna forzata intrusione diretta del primo nella sfera delle attivit del secondo.
Anche in tal caso, per, la Cassazione ha dovuto correggere il tiro e ritenere integrato il reato di molestia quando l'invio di posta elettronica avviene con trasmissione su un telefono che segnala in tempo reale la ricezione delle e-mail con avvertimento acustico.
A prescindere da tale ultima eccezione, la giurisprudenza ha ravvisato un'analogia di fondo tra la posta elettronica e la tradizionale corrispondenza epistolare in forma cartacea, inviata, recapitata e depositata nella cassetta (o casella) della posta sistemata presso l'abitazione del destinatario e alla quale quest'ultimo accede per sua volont, senza peraltro essere stato condizionato da segni o rumori premonitori.
Secondo i giudici, l'invio di una lettera spedita tramite il servizio postale (proprio come un messaggio di posta elettronica) non comporta, a differenza della telefonata, nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, n alcuna intrusione diretta del primo nella sfera delle attivit del secondo.
Ne consegue l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, perch il fatto non sussiste.
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