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Un ricco apparato di riferimenti giurisprudenziali correda l'inedita sentenza che risale al 6 giugno 2018; i neretti sono nostri.
TRIBUNALE DI MACERATA, Sezione GIP/GUP, 6 giugno 2018, giudice Domenico Potetti, imp. X.
La detenzione della sostanza stupefacente derivante dalla condotta di coltivazione, anche se finalizzata all'uso personale, non assorbe la precedente condotta di coltivazione, che rimane astrattamente punibile. Tuttavia, il giudice tenuto ad accertare se tale condotta di coltivazione sia dotata di offensivit in concreto, dovendo altrimenti assolvere l'imputato perch il fatto non previsto dalla legge come reato.
1) Il fatto in sintesi.
A seguito dell'espletamento di un normale servizio preventivo finalizzato alla repressione dei reati predatori, il giorno 12.4.2016 alle ore 18.40 circa, la PG decideva di effettuare una sosta in prossimit della chiesa di , per controllare eventuali transiti di autovetture e soggetti di interesse operativo.
Nell'occorso, sostando sotto l'abitazione di quella Via , si (avvertiva) un forte odore acre, simile a quello di essiccazione di marijuana.
Si accertava che vi era un'abitazione al secondo piano, con due finestre aperte, da dove verosimilmente fuoriusciva il forte odore.
Si decideva di suonare pi volte al relativo citofono, senza ottenere alcuna risposta.
Si decideva di attendere il rientro del proprietario della casa, e di procedere a perquisizione d'iniziativa.
Alle ore 19.00 circa si notava sopraggiungere una moto HONDA condotta da un uomo, il quale parcheggiava detta moto nel piazzale posteriore dell'abitazione.
Qui veniva fermato dai due operanti che lo identificavano in .
Successivamente, entrati nell'appartamento del , lo stesso spontaneamente dichiarava di avere delle piante di marijuana in coltivazione e altra marijuana ad essiccare.
Lo stesso conduceva gli operanti in una stanza ove vi era un mobile realizzato appositamente.
All'interno vi erano due piante di marijuana con relativo vaso, un termostato, una lampada ed un ventilatore per mantenere la giusta umidit.
Nella sala da pranzo vi era una scatola con delle foglie di marijuana gi raccolta, e nella pertinenza esclusiva chiusa a chiave della soffitta vi erano dei fiori ad essiccare.
La sostanza stupefacente stata sottoposta ad esame tecnico ("Narcotest disposakit") e dava colorazione positiva per la marijuana.
Pi approfonditamente, a proposito delle due piante sequestrate, stato accertato mediante CT che trattasi di due piante di canapa da cui sono stati separati grammi 85,8= di foglie e infiorescenze con una percentuale media di principio attivo (THC) del 15%, equivalente a 12,87= grammi di THC puro.
2) Soluzione della questione di responsabilit.
2.1 Come sopra si visto, il fatto storico posto alla base dell'imputazione caduto sotto la diretta constatazione della polizia giudiziaria, e del resto non viene affatto negato dall'imputato.
Ci posto, non pu essere condivisa la tesi di fondo secondo la quale nel caso di specie si porrebbe la nota problematica della "scorta" di sostanza stupefacente detenuta per esclusivo uso personale.
Infatti, come si visto, non di mera detenzione si tratta nel presente caso, ma di coltivazione di sostanza stupefacente.
pur vero che la coltivazione trova il suo esito naturale nella detenzione del prodotto della coltivazione, maci non autorizza a confondere la coltivazione con la detenzione, poich la prima assorbe la seconda.
In questo senso, come gi rilevato dalle Sezioni unite della Cassazione (n. 28605-08), non esatto dire che la detenzione per uso personale dello stupefacente "autoprodotto" renda non punibile la condotta di coltivazione, rimanendo il precedente illecito penale "assorbito" dal successivo illecito amministrativo.
Al contrario, tale assorbimento non si verifica affatto.
A rimanere "assorbito" l'illecito amministrativo, dato che la disponibilit del prodotto della coltivazione non rappresenta altro che l'ultima fase della coltivazione stessa, ossia la "raccolta" del coltivato (o pu essere, comunque, considerata un post factum non punibile, in quanto ordinario sviluppo della condotta penalmente rilevante).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, in questa prospettiva, la disparit di trattamento non sussiste: il detentore a fini di consumo personale dello stupefacente "raccolto" e il coltivatore "in atto" rispondono entrambi penalmente (v. C. cost., n. 109-16).
2.2 Una volta stabilito che nel presente caso si deve correttamente inquadrare il fatto nella condotta di coltivazione, rimane esclusa la possibilit di assolvere l'imputato sulla base della finalit della detenzione, invocandone la destinazione ad uso personale.
Infatti, la destinazione ad uso personale comporta che la detenzione della sostanza stupefacente venga qualificata come illecito amministrativo ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 309 del 1990.
Ma l'art. 75 cit. non comprende fra le condotte rilevanti solo dal punto di vista amministrativo quella della coltivazione.
Quest'ultima (la coltivazione) pu per essere esentata da responsabilit penale essenzialmente sulla base del principio di offensivit, e cio dimostrando che la condotta di coltivazione sia sostanzialmente inoffensiva rispetto ai beni protetti dalla norma incriminatrice.
Sappiamo infatti che per Sez. Un., n. 28605/2008 spetta al giudice verificare in concreto l'offensivit della condotta di coltivazione, e cio (si disse allora) l'idoneit della sostanza ricavata a produrre effetto drogante rilevabile (conf. Cass., n. 40819/2008, che richiamava adesivamente la nota C. cost., n. 360/1995).
2.3 Ma a proposito di offensivit, secondo un orientamento della Cassazione, che pare a questo giudicante essere pi rispettoso sia della ratio dell'incriminazione (volta ad evitare che, tramite la coltivazione, si creino ex novo sostanze stupefacenti estendendone l'offerta e la diffusione presso terzi), sia del principio secondo il quale non costituisce reato la detenzione di stupefacente destinato all'autoconsumo, la punibilit per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa allorch il giudice ne accerti l'inoffensivit in concreto, dovendosi per per tale ritenersi la condotta che sia cos trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilit di droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa (v. Cass., n. 33835/2014, n. 43986/2015; conf. Sez. VI, n. 5254/2015, dep. nel 2016, la quale aggiunge che l'ambito di tale riconoscibile inoffensivit , ragionevolmente, quello del conclamato uso esclusivamente personale e della minima entit della coltivazione tale da escludere la possibile diffusione della sostanza producibile e/o l'ampliamento della coltivazione (conf. anche Cass., n. 36037/2017; similmente v. Cass., Sez. 4, n. 25674/2011, RV 250721).
Si altres precisato che ai fini della necessaria verifica in concreto della offensivit della contestata condotta di coltivazione, non sufficiente considerare il solo dato quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole piante, in relazione al loro grado di maturazione, dovendosi esaminare anche quale sia l'estensione della coltivazione e il livello di strutturazione di tale coltivazione al fine di verificare se da essa possa o meno derivare una produzione di sostanza stupefacente esulante rispetto all'autoconsumo e potenzialmente idonea ad incrementare il mercato (v. anche Cass., n. 23082/2013).
Nell'ambito dello stesso indirizzo si ritenuto (v. Cass., n. 40030/2016), in una fattispecie di coltivazione di un'unica pianta di canapa indiana, curata in vaso e posizionata su un terrazzo di abitazione collocata in contesto urbano, che si deve obiettivamente escludere che da detta coltivazione possa derivare quell'aumento nella disponibilit della sostanza stupefacente e quel pericolo di ulteriore diffusione che sono i requisiti costitutivi della offensivit e punibilit della condotta di coltivazione.
2.4 In conclusione, poich nel caso di specie si tratta di un minimo numero di piantine, e non vi elemento che autorizzi ad affermare che si sia trattato di condotta finalizzata allo spaccio, si deve concludere nel senso che la condotta posta in essere dall'imputato non ha rilevanza penale per mancanza di offensivit.
Escluso il reato di coltivazione, rimane per il post factum della detenzione di sostanza stupefacente che, in quanto tale, compresa nell'illecito amministrativo previsto dall'art. 75 del DPR n. 309 del 1990.
f.to Dott. Domenico Potetti
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