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Diritto penale

Falsificare assegno non trasferibile non è più reato

Falsificare assegno non trasferibile non è più reato

Per le sezioni unite, il falso su assegno non trasferibile determina solo l'applicazione di sanzioni pecuniarie civili. Diverso discorso per l'assegno bancario che pu essere trasmesso mediante girata

di Valeria Zeppilli Se l'assegno non trasferibile, la sua falsificazione non ha pi alcuna rilevanza penale, che resta, invece, nel caso in cui il titolo di credito possa essere trasmesso con girata.

Le sezioni unite penali della Corte di cassazione non lasciano pi margini a dubbi: falsificare un assegno bancario non trasferibile un comportamento che genera solo sanzioni pecuniarie civili.

A precisarlo la sentenza numero 40256/2018 (qui sotto allegata), con la quale i giudici hanno analizzato in maniera approfondita la disciplina degli assegni e hanno ripercorso l'evoluzione della depenalizzazione che, con l'ultimo intervento del 2016, ha visto la trasformazione di taluni reati (a tutela della fede pubblica, dell'onore e del patrimonio) in illeciti civili ai quali vanno applicate delle sanzioni pecuniarie punitive, irrogate dal giudice civile e che si aggiungono al risarcimento del danno.

Il principio di diritto

Tra tali fattispecie di reato, rientra anche quella di falsit su di un assegno bancario munito della clausola di trasferibilit. Secondo il principio di diritto affermato dalle sezioni unite si tratta, infatti, di un comportamento che "configura la fattispecie di cui all'art. 485 cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile".

Assegni trasferibili

La falsit commessa su assegni trasmissibili mediante girata, invece, ha una persistente rilevanza penale e, per i giudici, tale distinzione non genera alcuna ingiustificata disparit di trattamento. L'odierna disciplina della clausola di trasmissibilit degli assegni infatti peculiare e connotata "da particolari limiti quantitativi e dalla soddisfazione di specifiche ragioni dell'emittente"

Tutte circostanze che, a detta delle sezioni unite, rendono non irragionevole la scelta di conservarne la rilevanza penale.

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