di Lucia Izzo - Non scatta il reato di "
violenza sessuale" se una donna viene
obbligata ad assistere a un atto di autoerotismo. L'esibizionismo o il compimento di atti di masturbazione in presenza di terzi costretti ad assistervi, ma senza che vi sia alcun contatto corporeo, pu al pi
configurare il delitto di atti osceni o quello di violenza privata ove ne sussistano le condizioni.
Questa la conclusione a cui giungono i giudici della quarta sezione penale della Corte di
Cassazione nella sentenza
n. 36742/2018 (qui sotto allegata) che hanno cos ridimensionato la grave accusa mossa a uomo condannato per
violenza sessuale per essersi masturbato in presenza di una donna.
Gli Ermellini, ribaltando la decisione impugnata, ritengono
non sussumibili nell'ambito dell'art. 609-bis c.p. gli episodi di masturbazione commessi dall'imputato in presenza della
persona offesa accogliendo cos il ricorso dell'uomo che aveva sottolineato come tali atti
non si erano estrinsecati in contatti corporei con la vittima, avendone cos offeso solo la libert morale.
Niente violenza sessuale per l'atto di autoerotismo compiuto in presenza di altre persone
Di certo, spiegano i giudici, non pu essere messo in discussione il fatto che la masturbazione, in quanto gesto che coinvolge in modo immediato e diretto gli organi genitali, costituisca "atto sessuale", percepito come tale dal condiviso senso comune (a prescindere dal coinvolgimento, nella sua esecuzione, della corporeit sessuale di altre persone).
Tuttavia, la Corte ritiene di aderire all'indirizzo di quella giurisprudenza di legittimit la quale ha precisato che l'atto sessuale cui l'art. 609-bis c.p. fa riferimento deve comunque coinvolgere la corporeit sessuale del soggetto passivo il quale, stabilisce la norma, deve essere costretto "a compiere o subire atti sessuali".
Tale requisito, prosegue la sentenza, distingue l'atto sessuale propriamente detto da tutti gli altri atti che, sebbene significativi di concupiscenza sessuale, siano tuttavia inidonei a intaccare la sfera della sessualit fisica della vittima, in quanto comportano esclusivamente un'offesa alla libert morale o al sentimento pubblico del pudore, come avviene nel caso dell'esibizionismo, dell'autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del "voyeurismo".
Pertanto, devono ritenersi esclusi dalla nozione di atti sessuali quei comportamenti che, pur essendo manifestazione di istinto sessuale, non si risolvano in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo o comunque non coinvolgano la corporeit sessuale di quest'ultimo.
I confini tra esibizionismo, voyeurismo e violenza sessuale
Ancora, il Collegio precisa che i reati di
violenza sessuale attualmente considerati dal
codice penale offendono la libert personale intesa come
libert di autodeterminazione della propria corporeit sessuale e non gi la libert morale della persona oppure il pudore e l'onore sessuale come specificazioni della moralit pubblica e del buon costume.
Da tale distinzione si ricava l'ulteriore conclusione che
l'esibizionismo o il compimento di atti di masturbazione in presenza di terzi costretti ad assistervi, senza che vi sia alcun contatto con i genitali o le zone erogene della persona presente, non consentono di ritenere configurabile la
violenza sessuale quanto, piuttosto, il delitto di
atti osceni o quello di violenza privata, sempre che ne sussistano le condizioni.
Il
voyeurismo, invece, pu essere ricondotto ad una ipotesi di
molestia nei confronti delle persone oggetto della morbosa curiosit, ma non integra
violenza sessuale nei confronti delle stesse.
Nel caso di specie, ritiene la Corte che, gli episodi di autoerotismo per come descritti nella sentenza impugnata, debbano qualificarsi come
delitti di violenza privata, essendo stata la
persona offesa costretta, mediante violenza o minaccia, a tollerarne l'esecuzione. Ciononostante, nella vicenda esaminata gli stessi reati vengono dichiarati estinti per prescrizione.