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Diritto penale

Depuratore comunale: Scarico in mare dei reflui e configurabilità dell’art 674 cod. pen..

Depuratore comunale: Scarico in mare dei reflui e configurabilità dell’art 674 cod. pen..

 

INQUINAMENTO IDRICO – Depuratore comunale – Scarico in mare con mutevole colorazione delle acque causata dai reflui – Presupposti per la configurabilità dell’art 674 cod. pen. – Fattispecie. 

In caso di scarico da impianto di depurazione comunale la mutevole colorazione del mare causata dai reflui consente di ravvisare gli estremi del reato di cui all’art. 674 c.p.. Nella specie, nessun pregio può cogliere la pretesa di maggiori accertamenti circa la possibilità di accesso al pubblico del tratto di mare interessato visto che esso tanto era visibile che è stato colto agevolmente dai testi che hanno riferito in proposito né vi è dubbio che la circostanza sia dimostrabile in tal modo senza ricorso a perizie o esami tecnici (Cass. sez. III, 30.1.98, n. 6141), risultando palese ed intrinseco il turbamento che suscita nella comunità la visione del mare di un colore diverso da quello suo proprio.

(conferma sentenza dei Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dell’8.2.12) Pres. Gentile Est. Mulliri Ric. Calabrò ed altri

INQUINAMENTO IDRICO – Getto pericolose di cose – Natura di reato di pericolo – Presupposti per configurabilità del reato – Concetto di “molestia”- Necessità dell’effettivo nocumento – Esclusione – Attitudine delle stesse ad offendere, imbrattare o molestare persone – Sufficienza – Deturpamento delle bellezze naturali – Artt. 674 e 734 c.p. .

La contravvenzione contenuta nell’art. 674 c.p. è da considerare, per costante giurisprudenza un reato di pericolo. Pertanto, per la configurabilità del reato ai sensi dell’art. 674 c.p. non è necessario che le emissioni di gas, di vapori o di fumo provochino un effettivo nocumento, essendo sufficiente l’attitudine delle stesse ad offendere, imbrattare o molestare persone, cioè arrecare ad esse disagio, fastidio o disturbo ovvero turbarne il modo di vivere quotidiano e che costituisce molestia anche il fatto di arrecare alle persone preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute. In buona sostanza, devono farsi rientrare nel concetto di “molestia” tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità. (Fattispecie: mancato e/o cattivo funzionamento del depuratore risultato acclarato dall’esame dei reflui che l’impianto non depurava permettendo l’immissione in mare aperto di scarichi fognari e configurabilità del reato ex art. 674 al di là dell’accertato superamento dei valori solidi sospesi e del C.O.D. in uscita, è un dato certo anche che le acque del mare avevano mutato colore – art. 734 c.p.).

(conferma sentenza dei Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dell’8.2.12) Pres. Gentile Est. Mulliri Ric. Calabrò ed altri

Scritto da: Redazioneil 10 aprile 2014.

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