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di Lucia Izzo - Determina la nullità del processo l'assenza dell'INPS nel giudizio per l'accertamento della ripartizione del trattamento di reversibilità tra tra l'ex coniuge e il coniuge superstite. L'ente erogatore del trattamento di natura previdenziale, infatti, assume un'obbligazione autonoma ed è litisconsorte necessario.
Ciò in quanto, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinchè l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto (cfr. Cass. 15111/2005, n. 25220/2009, n. 8266/2020).
Da qui la necessità che la controversia si svolga in contraddittorio con l'ente erogatore, giacché pure se si controverte solo in ordine alla spettanza pro quota di un trattamento di reversibilità (già riconosciuto e del quale non viene in discussione l'ammontare complessivo), la lite non può mai configurarsi solo come una questione tra ex coniuge e coniuge superstite, non essendo indifferente per l'ente erogatore che si accerti la sussistenza dei presupposti di un diritto previdenziale azionatale nei suoi confronti.
La Corte ribadisce, inoltre, che il difetto del contraddittorio in esame è rilevabile in ogni stato e grado del processo e dunque anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato. In particolare, ove emerga in tale sede una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado né da quello d'appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell'integrazione del contraddittorio), deve disporsi l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, 3° comma, c.p.c. (Cass., Sez. U, n. 3678/2009; n. 5063/2010, n. 18127/2013, n. 12547/2015).
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