Consulenze & Diritti - La tua consulenza legale, anche online!



Notizie: Diritto civile

Alla responsabilità medica si applicano le tabelle dei sinistri stradali

Alla responsabilità medica si applicano le tabelle dei sinistri stradali

Per la Cassazione, la variazione delle tabelle nelle more del giudizio di appello legittima il danneggiato a proporre impugnazione per ottenere un risarcimento più elevato

di Valeria Zeppilli - Nel settore sanitario, sin dall'emanazione della legge Balduzzi del 2012, si è deciso di utilizzare il criterio di liquidazione del danno biologico previsto dal sistema tabellare ideato per i sinistri stradali e definito dagli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.

È a tale criterio, quindi, che deve farsi riferimento per il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica.

Responsabilità medica: la ratio del criterio tabellareResponsabilità medica: il criterio del valore-punto è rivedibileLiquidazione di un maggior importo risarcitorio per l'errore medico

Responsabilità medica: la ratio del criterio tabellare

A precisarlo è la Corte di cassazione che, nella sentenza numero 28990/2019 (qui sotto allegata), ha affermato che la trasposizione del criterio tabellare alla responsabilità sanitaria "trova fondamento nelle analoghe esigenze sottese alle controversie risarcitorie che interessano le due materie, esigenze evidenziate direttamente dal Legislatore…e che debbono rinvenirsi nell'estensione del regime assicurativo obbligatorio alle strutture aziendali pubbliche e private ed ai professionisti sanitari, e nell'azione diretta attribuita al paziente danneggiato nei confronti della impresa assicurativa".

Responsabilità medica: il criterio del valore-punto è rivedibile

Per i giudici, poi, l'introduzione del sistema liquidatorio tabellare non incide sugli elementi valutativi che sono ritenuti determinanti ai fini dell'accertamento dell'entità del danno subito dal paziente, quali il grado di invalidità, l'aspettativa di vita e così via, e lascia intatto anche il criterio di rivedibilità del valore punto secondo periodiche rilevazioni statistiche.

Si tratta, insomma, solo della "espressione della misura monetaria della perdita di validità biologica ritenuta più adeguata a garantire il ristoro dell'effettivo danno patito, rispetto ad altri criteri affidati alla cd. discrezionalità pura cui il Giudice avrebbe potuto ricorrere al momento di procedere alla "aestimatio"".

Liquidazione di un maggior importo risarcitorio per l'errore medico

Da quanto appena detto discende, tra le altre cose, che, ferma l'eventuale formazione del giudicato interno sul quantum, quando il giudizio di primo grado si chiude con la determinazione del danno secondo il sistema tabellare, la sopravvenuta variazione delle tabelle nelle more del giudizio di appello legittima il danneggiato a proporre impugnazione per ottenere un risarcimento più elevato, basato sui diversi criteri di liquidazione previsti dalle nuove tabelle. In caso contrario, e quindi se si continuasse ad ammettere una liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali, si giungerebbe a una non corretta applicazione del criterio equitativo di cui all'articolo 1226 del codice civile.

Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/36492-alla-responsabilita-medica-si-applicano-le-tabelle-dei-sinistri-stradali.asp

Cosa pensano di noi

Consulenze & Diritti

Sei soddisfatto del servizio?

1
2
semplice, veloce e soddisfacente! :)
(0)
2
1
Migliorabile.
(0)
» Vai al sondaggio »
Non hai i permessi per votare! Accedi al sito o registrati.

Consulenze & Diritti - di Avv. Emanuele Segic Via Felice Orrigoni 17 - 21100 Varese - Italy tel +39.0332.19.51.010 - Telefax +39.0332 19.52.893 P.Iva 02208690129 - Tutti i diritti riservati

-

Login

Registrati
Hai dimenticato le tue credenziali?