Sei soddisfatto del servizio?

Nell'ambito di tale funzione si inserisce una recente ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento (Trib. Benevento, 1 novembre 2019, Est. Dr. Gerardo Giuliano sotto allegata).
Il successivo giudizio di merito veniva iniziato dai danneggiati, con procedimento ex art. 702 bis c.p.c., nei soli confronti della struttura sanitaria, non potendo gli stessi, stante la mancata emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 10 comma 6 cit. l., esercitare alcuna azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione. La convenuta struttura sanitaria, nel costituirsi in giudizio, stranamente non formulavano istanza di chiamata in garanzia della propria compagnia di assicurazioni. In prima udienza, i danneggiati chiedevano, pertanto, che della stessa fosse disposta la chiamata in causa iussu iudicis, attesa l'evidente opportunità e/o necessità della sua partecipazione al giudizio.
Nell'ordinanza in esame, il Tribunale di Benevento, nel pronunciarsi sull'istanza formulata dalla parte danneggiata, ha così affermato che, a seguito di infruttuoso a.t.p. conciliativo svoltosi tra tutte le parti interessate (danneggiato, struttura sanitaria e compagnia di assicurazioni), il successivo giudizio di merito iniziato soltanto nei confronti della struttura sanitaria debba necessariamente svolgersi anche nei confronti della compagnia di assicurazioni della medesima, nonostante il danneggiato non possa ancora esperire nei confronti di quest'ultima alcuna azione diretta a causa della mancata emanazione degli anzidetti decreti ministeriali.
In tale condivisile pronuncia, il Giudice estensore, con logica ed esaustiva motivazione, ha inappuntabilmente rilevato che tanto si desume da un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni processuali dettate dalla legge n. 24/2017, con la conseguenza che, nel caso in cui la convenuta struttura sanitaria, nel costituirsi in giudizio, non abbia chiesto di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della propria compagnia di assicurazioni, della stessa va disposta la chiamata in causa iussu iudicis.
Per il propedeutico procedimento per a.t.p. conciliativo - osserva il Magistrato sannita - l'art. 8, comma 4, cit. l., già contempla, infatti, una chiara ipotesi di litisconsorzio necessario, non subordinata all'emanazione dei decreti attuativi di cui al successivo art. 10 (comma 6), tra il danneggiato, la struttura ospedaliera (e/o il sanitario) nonché la compagnia di assicurazione, prevedendo come obbligatoria la partecipazione di tutte le parti (ivi comprese le imprese di assicurazione) allo stesso procedimento, non soltanto al fine di attuare la ratio conciliativa sottesa all'intero impianto della nuova legge, ma anche per perseguire "l'ulteriore finalità, di rango costituzionale, costituita dall'economia dei mezzi processuali: la partecipazione necessaria dell'assicurazione alla a.t.p. rende opponibile la relativa perizia a tale ultima parte, evitando, dunque, che si renda necessario lo svolgimento di un'ulteriore consulenza nell'ambito dell'eventuale successivo giudizio di merito a tal fine (ai fini, cioè, di detta opponibilità, cfr., in senso conforme, Trib. di Benevento, ordinanza 24 ottobre 2018; Trib. Venezia, sez. II 18.1.2018; Trib. Verona, sez. III civile, 31.1.2018)". Concluso il procedimento per a.t..p., il danneggiato, ad oggi, non potrebbe tuttavia instaurare il successivo giudizio di merito anche nei confronti della compagnia assicurativa, stante la chiara lettera dell'art. 12, co. 6 della L. n. 24/2017, che subordina la possibilità dell'azione diretta nei confronti della stessa all'emanazione dei decreti attuativi di cui al precedente art. 10 (comma 6).
Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/36437-responsabilita-medica-le-assicurazioni-sono-litiscorti-processuali.asp
Sei soddisfatto del servizio?