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Profili pratici e criticità: citazione per risarcimento danni in sede civile o costituzione di parte civile nel processo penale?
1. Le Regioni e gli Enti Locali per tutelare l’ecosistema loro territorialmente affidato possono denunziare al Ministero dell’Ambiente casi di danno ambientale o di minaccia imminente di inquinamento depositando presso le Prefetture – Uffici del Governo denunzie, esposti o memorie corredate di documenti, di fotografie, di videoriprese, di rapporti di Polizia Locale e quant’altro utile a dimostrare l’esistenza di un pericolo per l’ecosistema.
Gli stessi soggetti possono agire giudizialmente davanti al TAR per l’annullamento degli atti del Ministero dell’Ambiente e contro il silenzio inadempimento ministeriale.
Inoltre, gli enti territoriali sono legittimati a chiedere il risarcimento del danno subito per il ritardo del Ministero dell’Ambiente nell’applicazione di misure di precauzione, di prevenzioni e di contenimento del danno ambientale.
Gli enti territoriali, come le associazioni ambientaliste, nelle ipotesi di illeciti ambientali possono agire in giudizio iure proprio nei confronti di chi inquina per ottenere il risarcimento del danno ambientale, “inteso come interesse alla tutela dell’ambiente in sé considerato” ed alla “conservazione e valorizzazione del paesaggio urbano, rurale, naturale nonché dei monumenti e dei centri storici”.
Il danno risarcibile in favore degli enti territoriali consiste nella lesione dell’ambiente come bene pubblico, di natura patrimoniale e non patrimoniale per l’offesa all’attività svolta per la salvaguardia del territorio dove insistono i beni danneggiati.
In caso di violazioni ambientali, premesso che in concreto la titolarità a costituirsi parte civile nel processo penale per il risarcimento del danno da reato ex art. 185 c.p. è riservata alla vittima danneggiata dal reato (o al suo erede), l’art. 74 c.p.p. ha allargato la legitimatio ad causam alle persone giuridiche ed agli enti collettivi portatori di interessi diffusi o collettivi.
Conseguentemente un ente pubblico può costituirsi parte civile quando il danno da risarcire inerisca a un bene o a un interesse patrimoniale oppure quando vi sia lesione di un diritto del soggetto stesso.
Quest’ultima circostanza si verifica quando vengono violati l’interesse perseguito dall’istituzione o la soggettività giuridica dell’ente stesso.
Il reato commesso, infatti, ostacola l’ente locale nella realizzazione del fine pubblico di tutela della collettività dei consociati e di promozione del territorio.
In particolare, si riconosce la legittimazione attiva dello Stato e degli enti territoriali a promuovere l’azione risarcitoria nei casi in cui il reato abbia offeso un interesse diretto dell’amministrazione, a prescindere che il danno sia patrimoniale o morale.
In questo modo si realizza la finalità risarcitoria dell’azione civile nel processo penale senza trasformare la costituzione di parte civile dell’ente territoriale in un intervento ad adiuvandum della tesi accusatoria della Procura della Repubblica.
Di conseguenza, la costituzione di parte civile dell’ente territoriale è ammissibile se la condotta illecita lede un bene della collettività dei cittadini e si riferisce direttamente alla comunità locale rappresentata.
Detto altrimenti, il pregiudizio per il cui risarcimento l’ente locale agisce non coincide con l’offesa provocata al bene giuridico protetto dalla norma (patrimonio, fede pubblica, etc.), ma consiste nella lesione di uno specifico diritto o scopo dell’ente, oltre ad un “danno sociale”.
Risalente giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione del Comune a costituirsi parte civile nel processo penale poiché titolare del diritto soggettivo pubblico e del bene giuridico da salvaguardare.
Pertanto, le stesse condizioni di ammissibilità delle costituzioni di parti civili private valgono per gli enti territoriali legittimati alla tutela dei propri diritti violati che vanno risarciti civilmente con una somma di denaro.
Per queste ragioni, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la costituzione di parte civile del Comune in processi per associazione di stampo mafioso o finalizzata al narcotraffico o per reati urbanistici in quanto la presenza di criminalità organizzata lede l’immagine della città e nuoce allo sviluppo del turismo, dei traffci commerciali e delle attività imprenditoriali insistenti sul territorio martoriato dal racket o dalla Mafia (per esempio, in tema di rifiuti urbani e discariche.
In questi casi, il danno patrimoniale si riferisce alla decrescita turistica ed ai disinvestimenti derivanti dalla presenza di compagini criminali nelle aree di competenza comunale.
Quello non patrimoniale, invece, riguarda il danno reputazionale d’immagine della persona giuridica legata a realtà criminali nonché la lesione alla identità storica o culturale del Comune protetta dall’art. 114 Cost. (si pensi al discredito al buon nome di Roma arrecato dal processo “Mafia Capitale” ed altri).
Per le medesime argomentazioni si può sostenere l’ammissibilità della costituzione di parte civile degli enti territoriali nei processi penali per disastri ambientali (come il Comune di Taranto nel procedimento “Ambiente Svenduto” in fase di istruzione dibattimentale).
1.1 Tutto ciò posto, accertato un reato ambientale, l’ente territoriale colpito dall’illecito deve scegliere se costituirsi parte civile nel processo penale o agire nella naturale sede civile per la tutela dei propri interessi e dell’ecosistema.
La scelta strategica del rito civile o penale per il ristoro del danno ambientale poiché portatrice di conseguenze sul piano probatorio e su quello della durata del processo va valutata attentamente dal danneggiato per l’ottenimento del migliore risultato possibile nel minore tempo.
Se il danneggiato promuove il giudizio civile, si separano le res iudicandae come previsto dall’art. 75, co. 2, c.p.p., con la conseguenza che la causa civile di danno prosegue autonomamente anche in pendenza del processo penale sullo stesso fatto costitutivo di reato.
Il giudice civile in questo caso deve valutare incidentalmente la sussistenza dell’illecito senza attendere l’esito del procedimento penale, “atteso che proprio la completa autonomia dei due accertamenti determina l’inefficacia della sentenza penale di assoluzione o di condanna nello stesso giudizio civile”.
Con la costituzione di parte civile nel processo penale, invece, l’azione civile è ab origine promossa davanti al giudice penale, che verificherà contemporaneamente all’esito del giudizio se ricorrano o meno i presupposti per la condanna risarcitoria e penale.
Di conseguenza, la sentenza di condanna conterrà deciderà sulle statuizioni civili, mentre quella di assoluzione determinerà il rigetto della domanda risarcitoria con le conseguenze stabilite dall’art. 652 c.p.p. in tema di efficacia della sentenza irrevocabile di assoluzione nei procedimenti civili per il risarcimento del danno e le restituzioni.
Se il danneggiato sceglie di adire il giudice civile dopo la costituzione di parte civile o dopo la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 75, co. 3, c.p.p., il processo civile si sospende fino al passaggio in giudicato della pronunzia penale di condanna, salvo i casi in cui il danneggiato subisce l’opzione processuale dell’imputato senza poter scegliere il rito (come per il patteggiamento, in tal caso non opera la preclusione di cui all’art. 75, co. 3, c.p.p.).
Di recente, la Cassazione ha riaffermato l’autonomia strutturale e funzionale del giudizio civile rispetto a quello penale.
Il codice di rito penale, fermo il favor per la risarcibilità del danno nella sede propria civile, ha previsto la possibilità della costituzione della parte civile nel procedimento penale per favorire il simultaneus processus, ridurre i tempi processuali e le spese ed evitare conflitti di giudicati.
Non va dimenticato, però, che la parte civile in quanto “parte eventuale” del processo è tradizionalmente considerata un “ospite” e deve soggiacere alle regole probatorie del processo penale.
La parte civile trae vantaggio dal rito penale perché può affidarsi al P.M. per provare l’an debeatur (il reato presupposto del risarcimento) senza sopportare alte spese legali (contributo unificato per cause di valore indeterminato, diritti di cancelleria, spese di notifica, etc.) limitandosi a dimostrare nel processo il quantum debeatur anche ai fini del riconoscimento nella sentenza di condanna di una provvisionale immediatamente esecutiva.
Di contro, soprattutto nei maxiprocessi (come nel Caso Ilva) con molti imputati che richiedono un’ istruttoria dibattimentale complessa, la parte civile dovrà sopportare tempi di giudizio più lunghi della media dei processi civili con il rischio di polverizzazione del patrimonio degli obbligati al risarcimento oltre che della prescrizione del reato.
Il danneggiato dal reato, oltre alle valutazioni di opportunità di cui sopra, deve tenere presente che dalla diversità tra i riti penale e civile discendono i seguenti corollari:
Nel processo civile è possibile considerare la colpa invece del dolo oppure qualificare differentemente la responsabilità del soggetto agente;
La persona offesa costituita parte civile può essere escussa come testimone in dibattimento, mentre la medesima non può deporre nel procedimento civile stante il divieto di cui all’art. 246 c.p.c. di assumere come testi le persone che hanno un interesse nella causa da legittimarne la costituzione in giudizio;
Nel rito civile non vale il principio processual penalistico di inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di un espresso divieto neanche per le dichiarazioni autoaccusatorie di persona non indagata (arg. ex art. 63 c.p.p.).
Ciò in quanto la sanzione della “inutilizzabilità probatoria” di cui all’art. 191 c.p.p. è propria soltanto del processo penale e non anche di quello civile cui è ignota;
Quanto all’accertamento del nesso causale, nel processo penale la colpevolezza dell’imputato deve essere dichiarata “oltre ogni ragionevole dubbio” ai sensi dell’art. 533 c.p.p., mentre in quello civile sarà sufficiente un più lieve grado di certezza sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito secondo la regola del “più probabile che non”;
Le cause di esclusione della punibilità e le scriminanti, che impediscono l’irrogazione della sanzione penale nei confronti del reo, “non producono effetti preclusivi sulla domanda risarcitoria (come risulta dalla legge Gelli Bianco e dalla legge sulla legittima difesa”.
Di tutte queste circostanze, “il soggetto danneggiato che liberamente opti per la costituzione di parte civile nel processo penale, al fine di trarre il massimo vantaggio possibile dal sistema probatorio tipico del processo penale, altrettanto liberamente e consapevolmente sceglie di soggiacere alle condizioni ed ai limiti che, in funzione di una tutela necessariamente differenziata, le peculiarità strutturali del processo penale “razionalmente” impongono all’esercizio dell’azione civile in tale sede”.
Traendo le conclusioni, si ritiene opportuno che l’ente territoriale danneggiato dal reato ambientale valuti attentamente caso per caso se sostenere le proprie ragioni risarcitorie in sede civile o penale.
In particolare occorrerà stimare ex ante se l’istruttoria dibattimentale sarà prevedibilmente lunga (casi mediatici o maxiprocessi) ed in tal caso optare per il rito sommario civile ritenendo l’an dimostrato con gli indici di prova contenuti nel fascicolo d’indagine del P.M.
In casi presumibilmente di più veloce risoluzione giudiziale (esempio: lo sversamento di liquami in un fondo di dimensioni contenute) all’ente pubblico converrà costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere un risparmio di spesa e di tempi processuali, coadiuvando l’Accusa per la prova del reato contestato all’imputato.
Vai alla fonte della notizia https://www.quotidianolegale.it/il-caso-taranto-la-costituzione-di-parte-civile-degli-enti-e-risarcimento-del-danno-nel-processo-ambiente-svenduto/
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