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La legge Sirchia non prevede il divieto di fumo nelle abitazioni private. Solo in caso di immissioni intollerabili si potrà impedire al vicino di fumare sul balcone o in terrazza
di Lucia Izzo - Fumare è un'abitudine diffusa, ma non una di quelle propriamente virtuose, soprattutto a causa dei comprovati danni alla salute che rischiano di provocare sigarette, nicotina e così via. È ritenuto altrettanto dannoso anche il fumo c.d. passivo, ovvero quello respirato involontariamente dai non fumatori che si ritrovano nelle vicinanze di chi invece decide di accendersi una sigaretta o usare altro prodotto del tabacco.
Per questo il nostro legislatore ha ritenuto doveroso intervenire e fornire prescrizioni a tutela della salute, in particolare di quella di coloro che non scelgono consapevolmente di respirare i fumi o si trovano in una situazione di particolare sensibilità (bambini, ammalati, donne in gravidanza).
La legge antifumo in ItaliaFumare in condominio: i divietiFumo da casa dei vicini: si può vietare?Immissioni di fumo vietateVietato gettare mozziconi di sigaretta dal balconeLe legge antifumo in Italia è la L. n. 3/2003, nota come legge Sirchia, che ha stabilito il divieto di fumare nei locali chiusi, a eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico, nonché le apposite sale riservate ai fumatori.
Lo stesso Ministro della Salute, nella nota 1505 del 24 gennaio 2005, ha chiarito che il divieto si estende anche a tali zone allo scopo di garantire anche in ambito condominiale la tutela della salute dal fumo passivo.
Capita spesso che a infastidire sia il comportamento di chi fuma fuori al proprio terrazzo o balcone. Il fumo infatti ha la capacità di propagarsi, complice il vento o la struttura del fabbricato, sino alle abitazioni adiacenti o in prossimità di quella del fumatore, oppure di stagnare per lungo tempo.
Spesso, tuttavia, non è affatto semplice giungere a un compromesso e anche agire giudizialmente non potrà essere semplice, in quanto per limitare il comportamento del vicino è necessario che questo rivesta determinate caratteristiche.
In pratica, se non è superato il limite della normale tollerabilità, il condomino infastidito dal fumo altrui non riuscirà a ottenere dall'autorità giudiziaria un procedimento atto a vietargli di fumare sul balcone o in terrazza. Per questo, prima di intentare una causa, sarebbe meglio far effettuare a un tecnico delle misurazioni in relazione alle immissioni di fumo che si considerano moleste.
La normale tollerabilità delle immissioni è un concetto generico, la cui valutazione è rimessa all'autorità giudiziaria che terrà conto della peculiarità dei rapporti condominiali, nonché della destinazione assegnata all'edificio dalle disposizioni urbanistiche o, in mancanza, dai proprietari.
Normalmente il giudice si avvale di accertamenti di natura tecnica, compiuti di regola mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione "percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare l'intensità delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone.
In tale materia è consentito ricorrere alla prova testimoniale soltanto quando essa verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione di giudizi valutativi (cfr. Cass. 1606/2017).
Sarà possibile tutelarsi anche nei confronti dei condomini incivili che lanciano mozziconi di sigaretta dal balcone, senza smaltirli in sicurezza, trattandosi di un comportamento che può integrare il reato di "getto pericoloso di cose".
L'art. 674 c.p. punisce con l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a 206 euro "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti".
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