
Per la Cassazione è pacifico che vi può essere corresponsabilità di ostetrica e ginecologo per l'inadeguata gestione della sofferenza fetale
di Valeria Zeppilli - Durante il parto, le ostetriche sono chiamate a svolgere un ruolo di primo piano, che può far sorgere in loro capo delle responsabilità non minori di quelle che possono sorgere in capo al ginecologo.
Ad esempio, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte occasione di rilevare che in caso di sofferenza fetale, sul medico ginecologo e sull'ostetrica può gravare una responsabilità congiunta e concorrente.
Da ultimo, si veda in proposito quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 47801/2018 qui sotto allegata, dove si legge che deve considerarsi ormai pacifico che possa sussistere, nelle predette ipotesi, "una corresponsabilità del ginecologo (nel trascurare i segnali di sofferenza fetale) e delle ostetriche (nel venir meno al dovere di segnalare il peggioramento del tracciato cardiotocografico), trattandosi di attività rientranti nelle competenze di entrambe le figure professionali operanti in equipe".
Del resto, è consolidato l'assunto in forza del quale ciascun componente di un'equipe medica è gravato di un obbligo di diligenza che concerne non solo le specifiche mansioni che gli sono affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali e che possano quindi essere rilevati con l'ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio.
Nel caso di specie, in realtà, sulla base di tali principi è stata affermata la penale responsabilità del medico che tentava di difendersi dall'accusa di aver cagionato a un neonato una lesione da cui era derivata una grave e probabilmente insanabile malattia, rilevando che, in una situazione giudicata non preoccupante e di travaglio di parto spontaneo, il monitoraggio doveva essere gestito in via esclusiva dall'ostetrica.
Infatti, se è vero che anche l'ostetrica può essere chiamata a rispondere, è vero anche che il medico, di fronte a una gravidanza a rischio, non può limitarsi a garantire la propria reperibilità durante il parto ma deve vigilare attivamente sull'evolversi delle condizioni della partoriente e del nascituro.
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