Consulenze & Diritti - La tua consulenza legale, anche online!



Notizie: Diritto civile

Responsabilità medica nella chirurgia estetica

Responsabilità medica nella chirurgia estetica

Ai fini della responsabilit medica occorre considerare che anche l'obbligazione del medico chirurgo nei confronti del paziente non un'obbligazione di risultato ma un'obbligazione di mezzi

di Valeria Zeppilli L'obbligazione del medico sempre e comunque un'obbligazione di mezzi e non di risultato e il principio vale, quindi, anche in un ambito in cui talvolta messo in discussione: quello della chirurgia estetica.

Ci vuol dire che il chirurgo estetico, assumendo l'incarico che gli viene conferito dal paziente, non si impegna a raggiungere sicuramente il risultato sperato, ma soltanto a operare con prudenza, diligenza e perizia e nel pieno rispetto delle linee guida.

Le peculiarit della medicina estetica

Il principio, in realt, stato in molti casi contestato, posto che la medicina estetica non ha di per s un fine curativo, ma tende al miglioramento delle imperfezioni estetiche di chi decide di ricorrervi. Per tale ragione, al contrario di quanto avviene negli altri rami della medicina, essa risultata pi soggetta a essere considerata fonte di un'obbligazione di risultato: il paziente non si accontenta dell'impegno del medico ad agire nel massimo delle sue capacit per raggiungere un determinato risultato estetico, ma vuole che quest'ultimo sia conseguito.

Gli orientamenti della giurisprudenza: obbligazione di risultato ...

Proprio per tale ragione, un primo orientamento giurisprudenziale, ormai superato, ha ritenuto che l'obbligazione del chirurgo estetico fosse un'obbligazione di risultato, se le pi recenti tecniche operatorie giustificavano tale conclusione. In particolare, il principio stato affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 10014/1994, ove si legge che "nel contratto avente ad oggetto una prestazione di chirurgia estetica, il sanitario pu assumere una semplice obbligazione di mezzi, ovvero anche una obbligazione di risultato, da intendersi quest'ultimo non come un dato assoluto ma da valutare con riferimento alla situazione pregressa ed alle obiettive possibilit consentite dal progresso raggiunto dalle tecniche operatorie".

...o obbligazione di mezzi?

Tale posizione, sebbene seguita anche in alcune pi recenti pronunce (si veda ad esempio quanto statuito dal Tribunale di Padova con sentenza del 10 marzo 2004), deve ritenersi oggi superata, essendo ormai consolidato l'orientamento in base al quale anche l'obbligazione del medico estetico, come quella assunta da qualsiasi altro medico, debba considerarsi un'obbligazione di mezzi. Sussiste responsabilit, quindi, solo se non si operato con prudenza, diligenza e perizia.

Ad aprire ufficialmente le porte a una simile interpretazione, sulla considerazione che anche la chirurgia estetica ha una finalit curativa, stata la sentenza numero 12253/1997 della Corte di cassazione, poi seguita da numerose altre pronunce (v., ad esempio, Tribunale di Bari n. 1780/2011). In essa stato stabilito che "l'obbligazione del professionista nei confronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica, di mezzi, onde il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva e che egli non tenuto ad assicurare, nell'assenza di negligenza od imperizia, fermo l'obbligo del professionista di prospettare al paziente realisticamente le possibilit dell'ottenimento del risultato perseguito".

Il consenso informato

La questione si riverbera anche sulla portata del consenso informato, che ha la finalit di tutelare tanto il paziente, quanto il medico.

Nell'informativa da rendere prima dell'intervento chirurgico, il sanitario deve infatti stabilire in maniera precisa il risultato cui tende l'operazione, le modalit con le quali avr luogo l'intervento, i rischi effettivi che con lo stesso si corrono e le conseguenze pregiudizievoli che ne possono derivare. Solo in tal modo il paziente, chiamato a valutare adeguatamente e con la massima attenzione le informazioni fornitegli, accetter consapevolmente l'operazione.

Sul punto si veda quanto statuito gi da tempo dalla Cassazione con la sentenza numero 3604/1982, ovverosia che " onere del chirurgo, prima di procedere a un'operazione, al fine di ottenere un valido consenso del paziente, specie in caso di chirurgia estetica, informare questi dell'effettiva portata dell'intervento, degli effetti conseguibili, delle inevitabili difficolt, delle eventuali complicazioni, dei prevedibili rischi coinvolgenti probabilit di esito infausto".

Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/31901-responsabilita-medica-nella-chirurgia-estetica.asp

Cosa pensano di noi

Consulenze & Diritti

Sei soddisfatto del servizio?

1
2
semplice, veloce e soddisfacente! :)
(0)
2
1
Migliorabile.
(0)
» Vai al sondaggio »
Non hai i permessi per votare! Accedi al sito o registrati.

Consulenze & Diritti - di Avv. Emanuele Segic Via Felice Orrigoni 17 - 21100 Varese - Italy tel +39.0332.19.51.010 - Telefax +39.0332 19.52.893 P.Iva 02208690129 - Tutti i diritti riservati

-

Login

Registrati
Hai dimenticato le tue credenziali?