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Il Tribunale di Termini Imerese ricorda che il consenso informato presupposto di liceit dell'attivit del medico che somministra un trattamento
di Valeria Zeppilli Per il Tribunale di Termini Imerese, al medico "non attribuibile un generale diritto di curare a prescindere dalla volont dell'ammalato": presupposto di liceit della sua attivit sempre e comunque il consenso del paziente, che deve essere informato, ovverosia espresso a seguito di un'informazione completa.
Cos, la sentenza numero 465/2018 qui sotto allegata torna sulla questione del consenso informato del paziente, evidenziando che alla base di esso c' la prevalenza del "valore sociale dell'individuo" che non pu non emergere in una societ ispirata al rispetto e alla tutela della persona umana.
Di conseguenza a ogni paziente deve essere data la facolt non solo di scegliere tra le diverse possibilit di trattamento, ma anche di rifiutare la terapia e decidere consapevolmente di interromperla.
Su questo presupposto, la relazione medico-malato deve basarsi sulla "libera disponibilit del bene salute da parte del paziente in possesso delle capacit intellettive e volitive, secondo una totale autonomia di scelte". Pertanto, se il consenso informato manca o viziato e non vi incapacit di manifestare la volont n stato di necessit, il trattamento sanitario risulta invasivo rispetto al diritto della persona di "prescegliere se, come, dove e da chi farsi curare".
Insomma, per il Tribunale di Termini Imerese, al paziente va riconosciuto sempre un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se la sua scelta lo esponga al rischio stesso della vita.
Nel caso di specie, la vicenda riguardava il caso di una testimone di Geova che, "cosciente, lucida e nel pieno delle sue capacit", aveva rifiutato espressamente di sottoporsi a una terapia trasfusionale che, nonostante ci, le era stata praticata su espressa indicazione del medico imputato.
Alla luce di quanto sopra visto, per i giudici si trattato quindi di un comportamento del tutto ingiustificato, anche considerato che nel nostro ordinamento non esiste "un soccorso di necessit cosiddetto coattivo, che appunto possa travalicare la contraria volont dell'interessato".
Al sanitario responsabile del trattamento, tale comportamento cos costato una condanna per il reato di violenza privata.
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