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La Corte di cassazione chiarisce che nel momento in cui consegna la cartella sanitaria all'archivio centrale il medico esaurisce il proprio obbligo di conservarla
di Valeria Zeppilli La Corte di cassazione, con la sentenza numero 18567/2018 (sotto allegata), ha fatto chiarezza su un aspetto importante dell'organizzazione ospedaliera e dei rapporti sanit/pazienti, ovverosia su quale sia il soggetto responsabile della conservazione delle cartelle sanitarie.
Nel dettaglio, per i giudici il momento del passaggio della responsabilit rappresentato dalla consegna della cartella sanitaria da parte del medico all'archivio centrale. Se prima della consegna, infatti, il sanitario a essere gravato dell'obbligo non solo di compilare ma anche di conservare la cartella sanitaria, successivamente la responsabilit per omessa conservazione della cartella si trasferisce in capo alla struttura sanitaria.
Pertanto, deve ritenersi che "il principio di vicinanza della prova, fondato sull'obbligo di regolare e completa tenuta della cartella, le cui carenze od omissioni non possono andare a danno del paziente non pu operare in pregiudizio del medico per la successiva fase di conservazione".
Anzi: gli stessi medici, in caso di smarrimento della cartella, rischiano di essere pregiudicati dall'impossibilit di documentare le attivit che erano state regolarmente annotate su di essa e possono trovarsi quindi in una posizione simmetrica a quella del paziente.
Nella sentenza in commento, la Corte di cassazione ha anche colto l'occasione per ribadire i principi che regolano l'obbligo di conservazione della cartella sanitaria, ovverosia:
- fino a che non sar completato il processo di digitalizzazione, la cartella va conservata in luoghi appropriati, non soggetti ad alterazioni climatiche e non accessibili da estranei;
- l'obbligo di conservazione della cartella illimitato nel tempo, perch le stesse rappresentano un atto ufficiale.
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