
Per la Cassazione la depenalizzazione del reato di danneggiamento "salva" l'imputata dall'incriminazione e impedisce al giudice di riqualificare la fattispecie in un diverso reato
Decisiva per l'assoluzione l'intervenuta depenalizzazione del reato avvenuta a seguito del d.lgs. 7/2016 che impone al giudice la declaratoria ex art. 129. primo comma, c.p.p., impedendogli di riqualificare la fattispecie in un diverso reato quale quello di cui all'art. 639 c.p. (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui).
In Cassazione, il Procuratore Generale lamenta come il giudice non abbia fatto uso dei suoi poteri di verifica dell'esatta qualificazione giuridica del fatto, omettendo di rilevare che lo stesso doveva essere sussunto nella previsione di cui all'art. 639 c.p. (fattispecie tuttora vigente) piuttosto che in quella di danneggiamento semplice, con conseguente perdurante illiceit penale della condotta.
Di diverso avviso, invece, gli Ermellini i quali precisano che, poich l'"abolitio criminis" espunge dall'ordinamento la norma incriminatrice penale, ogni giudice che sia formalmente investito della cognizione sulla fattispecie oggetto di abrogazione "ha il compito di dichiarare, ex art. 129, comma primo, c.p.p.., che il fatto non previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all'art. 2, comma secondo, c.p., per il quale nessuno pu essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato".
Infatti, una volta venuto meno l'oggetto sostanziale del rapporto processuale penale, tale declaratoria necessariamente pregiudiziale rispetto a ogni altro accertamento che implichi, invece, la formale permanenza di una "res judicanda" (Cass., n. 356/1999).
Pertanto, la rilevata espunzione dal sistema penale della fattispecie incriminatrice ex art. 635, comma 1, c.p., ha imposto al giudice l'immediato epilogo decisorio, in quanto a questi sarebbero risultati preclusi gli accertamenti in fatto invocati dal ricorrente e intesi alla riqualificazione dell'addebito in ragione della sopravvenuta giuridica inesistenza dell'originaria regiudicanda. A tanto consegue l'inammissibilit del ricorso.
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