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Questi sottolinea, inoltre, come, al fine di provare le proprie accuse, il vicino avesse versato agli atti del procedimento penale un DVD le cui registrazioni provenivano dall'impianto di videosorveglianza da lui installato presso la sua abitazione.
Il giudice siciliano, da un lato, ritiene che lo stress patito dall'attore in conseguenza di accuse non calunniose non si presti a giustificare alcun risarcimento, dall'altro considera meritevole di fondamento la domanda risarcitoria formulata sul presupposto di una violazione del suo diritto alla riservatezza in ambito domestico
Il vicino neppure ha provato a giustificare l'estensione dell'angolo di visuale delle sue telecamere dando conto di un eventuale "balancing" (ovvero una valutazione di proporzionalit)tra i diritti in gioco: non ha, infatti, n provato n allegato di aver installato gli impianti (secondo quanto detta la citata Delibera) per "preservare la sicurezza di persone e la tutela di benida concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti gi verificatisi, oppure nel caso di attivit che comportano, ad esempio, la custodia di denaro, valori o altri beni".
Nei fatti accertati, l'illecito civile (pur se non correlato ad alcun illecito penale) foriero di danno non patrimoniale: infatti, rammenta il giudice, la rilevanza costituzionale dei diritti presidiati dalla tutela minima risarcitoria "deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto".
Sul punto, giova richiamare l'art. 14 della Costituzione che tutela il domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi.
Nel caso delle riprese visive, "il limite costituzionale del rispetto dell'inviolabilit del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto: ossia non tanto (o non solo) come difesa rispetto ad una intrusione di tipo fisico; quanto piuttosto come presidio di un'intangibile sfera di riservatezza, che pu essere lesa - attraverso l'uso di strumenti tecnici - anche senza la necessit di un'intrusione fisica"
Facendo applicazione dei principi in materia di risarcimento del danno, nel caso di specie il Tribunale ritiene equo ristorare il danno non patrimoniale subito dal vicino/attore, quantificandone il controvalore pecuniario nella somma di Euro 2.000.
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