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Notizie: Diritto civile

Condominio: telecamere puntate sul vicino? Può costare caro!

Condominio: telecamere puntate sul vicino? Può costare caro!

Questi sottolinea, inoltre, come, al fine di provare le proprie accuse, il vicino avesse versato agli atti del procedimento penale un DVD le cui registrazioni provenivano dall'impianto di videosorveglianza da lui installato presso la sua abitazione.

Tali telecamere, evidenzia l'attore, erano in grado di riprendere (come documentato delle stesse registrazioni) anche l'ingresso e le finestre del bagno e della cucina di sua propriet. Circostanza che, per parte attrice, viola la disciplina dettata dal Garante della Privacy in materia di installazione di impianti di videosorveglianza in ambito condominiale da parte di singolo condomino.
Al Tribunale, dunque, il vicino chiede il risarcimento dei danni subiti, compreso quella da violazione della privacy. Il convenuto, invece, valorizza la sua remissione di querela e si difende dalla violazione della privacy domestica sottolineando come a dover essere salvaguardato da interferenze attuate con l'uso di strumentazione audiovisiva sia soltanto ci che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei (condizioni che nella specie non era dato di individuare).

Il giudice siciliano, da un lato, ritiene che lo stress patito dall'attore in conseguenza di accuse non calunniose non si presti a giustificare alcun risarcimento, dall'altro considera meritevole di fondamento la domanda risarcitoria formulata sul presupposto di una violazione del suo diritto alla riservatezza in ambito domestico


Per il Tribunale sussiste un illecito civile posto che il Garante della Privacy, nella Delibera dell'8 aprile 2010 stabilisce che, ove un singolo condomino installi impianto di videosorveglianza a tutela della sua propriet esclusiva, "l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio quelli antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendosi ogni forma di ripresa, anche senza registrazione, di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini".

Il vicino neppure ha provato a giustificare l'estensione dell'angolo di visuale delle sue telecamere dando conto di un eventuale "balancing" (ovvero una valutazione di proporzionalit)tra i diritti in gioco: non ha, infatti, n provato n allegato di aver installato gli impianti (secondo quanto detta la citata Delibera) per "preservare la sicurezza di persone e la tutela di benida concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti gi verificatisi, oppure nel caso di attivit che comportano, ad esempio, la custodia di denaro, valori o altri beni".

Nei fatti accertati, l'illecito civile (pur se non correlato ad alcun illecito penale) foriero di danno non patrimoniale: infatti, rammenta il giudice, la rilevanza costituzionale dei diritti presidiati dalla tutela minima risarcitoria "deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto".

Sul punto, giova richiamare l'art. 14 della Costituzione che tutela il domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi.

Nel caso delle riprese visive, "il limite costituzionale del rispetto dell'inviolabilit del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto: ossia non tanto (o non solo) come difesa rispetto ad una intrusione di tipo fisico; quanto piuttosto come presidio di un'intangibile sfera di riservatezza, che pu essere lesa - attraverso l'uso di strumenti tecnici - anche senza la necessit di un'intrusione fisica"

Facendo applicazione dei principi in materia di risarcimento del danno, nel caso di specie il Tribunale ritiene equo ristorare il danno non patrimoniale subito dal vicino/attore, quantificandone il controvalore pecuniario nella somma di Euro 2.000.

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